Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto adempimento (TAR Sicilia n. 1105 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo del diritto azionato, mentre sull’amministrazione incombe l’onere della prova dell’estinzione del diritto per intervenuto integrale adempimento. La mera costituzione in giudizio, senza allegazione né dimostrazione del pagamento, non assolve tale onere. Il giudice amministrativo accerta la perdurante inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo esecutivo giudiziale, nominando il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. L’accoglimento consegue all’applicazione del principio di cui all’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli.
Il Fatto
Una ricorrente e il proprio difensore, che agisce anche in proprio quale procuratore antistatario, adiscono il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro. Il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, nella misura prevista per la categoria 8^ della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, condannando il Ministero al pagamento con decorrenza dall’1.12.2015 e alla rifusione delle spese liquidate in € 2.800.
Il titolo, notificato in forma esecutiva il 9.9.2024 e non impugnato, non risulta eseguito. Le istanti chiedono pertanto l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di Commissario ad acta, con condanna del Ministero alle spese del giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituisce con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non consta l’esatto e integrale adempimento da parte dell’amministrazione intimata.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Collegio applica il principio di cui all’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a..
Su questa base, incombeva sul Ministero l’onere di dimostrare l’estinzione del diritto per integrale adempimento. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha allegato di aver corrisposto quanto dovuto né ha fornito valida giustificazione dell’inadempimento. A fronte della prova del credito, non risulta provata la sua estinzione.
Il ricorso è quindi accolto. Il TAR ordina al Ministero di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso al commissario, richiamando sul punto i precedenti del TAR Lombardia, Milano, n. 1754 del 2020 e del TAR Puglia, Lecce, n. 930 del 2020. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.