Cessazione della materia del contendere per silenzio-inadempimento su istanza di PAUR (TAR Basilicata n. 282 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione su un’istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., qualora, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia rilasciato il provvedimento richiesto, comprensivo del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto.

Il Fatto

Una società, successivamente divenuta altra società a seguito di scissione, aveva presentato alla Regione Basilicata un’istanza volta ad ottenere il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’istanza era stata sollecitata con una diffida ad adempiere, rimasta senza esito.

La società ricorrente aveva quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione regionale aveva rilasciato il provvedimento di PAUR richiesto, comprensivo del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione unica.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che la società ricorrente aveva ottenuto quanto richiesto con l’istanza, ovvero il rilascio del PAUR, sia pure in epoca successiva alla proposizione del ricorso. L’interesse azionato era pertanto venuto meno, essendo stato integralmente soddisfatto dall’attività provvedimentale sopravvenuta dell’Amministrazione.

Il Collegio ha quindi dichiarato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità per la parte ricorrente nella prosecuzione del giudizio avverso il silenzio. La sopravvenienza del provvedimento favorevole, infatti, aveva determinato il definitivo superamento dell’inerzia contestata.

In ragione della natura della pronuncia e della sopravvenienza dell’atto, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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