Accolta la cautela contro la revoca del contributo per i servizi ai migranti (TAR Basilicata n. 74 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca di contributi ministeriali assegnati a un soggetto attuatore di un progetto di accoglienza dei migranti, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Il soggetto attuatore è munito di legittimazione e interesse all’impugnazione della revoca, che assume veste di atto autoritativo. La domanda cautelare può essere accolta quando il ricorso presenti sufficienti profili di fondatezza in relazione ai vizi di istruttoria e di motivazione, e il danno sia ancorato alla necessità di preservare la continuità dei servizi assistenziali a favore degli ospiti della struttura, prevalendo, in quella fase, l’interesse pubblico al mantenimento dell’erogazione.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale, soggetto attuatore di un progetto di accoglienza dei migranti in prosecuzione del programma “categorie ordinarie 2014-2016”, impugnava il decreto con cui il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno aveva disposto la revoca totale del contributo assegnato al Comune di Muro Lucano. La revoca era stata fatta propria dall’ente locale con deliberazione della giunta comunale. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, degli atti, deducendo vizi di natura istruttoria e motivazionale, legati in particolare alle verifiche sulle attività di educazione, formazione e inserimento lavorativo svolte secondo le Linee Guida di cui al D.M. 18/11/2019.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, in sede cautelare e nella camera di consiglio del 10 giugno 2026, ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, richiamando l’orientamento secondo cui la revoca di un contributo ministeriale è atto autoritativo, essendo la controversia devoluta al giudice amministrativo. Ha inoltre riconosciuto la legittimazione della cooperativa sociale, in quanto soggetto attuatore del progetto finanziato, dotato di un interesse diretto all’impugnazione del provvedimento di revoca.
Nel merito della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che il ricorso presenti sufficienti profili di fondatezza con riguardo ai vizi istruttori e motivazionali. In particolare, ha evidenziato che gli elementi forniti dall’ente locale durante il procedimento erano stati giudicati insufficienti a verificare se il progetto si fosse realmente conformato ai rilievi ministeriali sulla gestione delle attività di educazione, formazione, orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, di cui al paragrafo 3.3 delle Linee Guida. La questione richiede un approfondimento nella sede di merito.
Il periculum in mora è stato ritenuto sussistente in ragione dell’interesse pubblico alla continuità dei servizi assistenziali presso la struttura gestita dalla ricorrente, che ancora ospita i migranti. Ne deriva l’esigenza di conservare la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio di merito. Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e compensando le spese della fase cautelare per la particolarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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