Risarcimento da ritardo nel rilascio dell’autorizzazione unica per impianto fotovoltaico (TAR Puglia n. 1115 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, fondato sull’acritico recepimento del parere negativo espresso da un organo tecnico consultivo quale l’ARPA, integra illegittimità provvedimentale e obbliga l’amministrazione procedente al risarcimento del danno da perdita di chance di accesso agli incentivi tariffari. La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura di illecito aquiliano e postula l’accertamento della lesione di un bene della vita, con applicazione dei criteri di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ. e non dell’art. 1225 cod. civ.. Il danno va liquidato secondo i criteri della perdita di chance, ivi compresa la liquidazione equitativa, e non può equivalere al lucro che l’impresa avrebbe conseguito in assenza del ritardo. La solidarietà passiva ex art. 2055 cod. civ. non si estende all’organo tecnico il cui parere abbia determinato solo in via mediata il ritardo, rispondendo del danno la sola amministrazione procedente.

Il Fatto

La società ricorrente presentava nel 2010 alla Regione Puglia domanda di autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MWe. L’istanza veniva respinta nel 2012 sulla base del contributo istruttorio negativo di ARPA, acquisito peraltro al di fuori della conferenza di servizi. Il diniego veniva annullato dal TAR con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

In sede di riedizione del potere la Regione adottava un nuovo diniego, a sua volta annullato nel 2022 perché fondato sul medesimo isolato parere negativo dell’ARPA, a fronte delle posizioni favorevoli delle altre autorità intervenute. Solo nel 2023 l’autorizzazione unica veniva rilasciata. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno da mancato accesso agli incentivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le coordinate dell’Adunanza plenaria n. 7 del 23 aprile 2021, che ha qualificato la responsabilità dell’amministrazione per lesione di interessi legittimi come responsabilità da fatto illecito aquiliano, subordinandola all’accertamento della lesione di un bene della vita e assoggettando la quantificazione ai criteri della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza.

Quanto alla spettanza del bene della vita, il Tribunale rileva che essa è incontestabile, essendo stata rilasciata l’autorizzazione unica nel 2023. Il profilo più delicato riguarda la titolarità passiva dell’obbligo risarcitorio. La ricorrente invocava la solidarietà dell’ARPA, ma il Collegio esclude che il parere dell’organo tecnico, ancorché stigmatizzato dalla precedente sentenza di annullamento, abbia determinato il ritardo se non in via mediata.

Il percorso argomentativo valorizza il passaggio della sentenza n. 488 del 2022: delle due l’una. O il parere ARPA vale come qualsiasi altro parere tecnico, e allora la determinazione conclusiva della conferenza deve esprimere le posizioni prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990, con conseguente rilascio dell’autorizzazione; oppure a quel parere si riconosce valore qualitativamente preponderante, e allora la Regione avrebbe dovuto attivare il meccanismo devolutivo dell’art. 14-quater, comma 3, l. n. 241/1990. La Regione non fece né l’una né l’altra cosa, recependo acriticamente il dissenso.

Non regge la tesi difensiva dell’eccesso di tutela: l’errore non è scusabile. La domanda risarcitoria è pertanto accolta nei confronti della sola Regione Puglia. Quanto alla quantificazione, il Collegio assume a riferimento il primo diniego del 2012, rispetto al quale la ricorrente avrebbe avuto la chance di beneficiare del regime del V Conto Energia. La Regione dovrà proporre il pagamento di una somma che riconosca una tutela piena ed effettiva, secondo i criteri della Plenaria n. 7 del 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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