Termine 120 giorni per ottemperanza decorre da notifica titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 2012 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo al debitore, e non dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c.. Dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria, sicché la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale testo dell’art. 475 c.p.c. Costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente: tale è la sentenza notificata con attestazione di conformità all’originale. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno ottenuto dal giudice ordinario una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di 500 euro annui per specifiche annualità scolastiche. Il titolo è rappresentato dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano, confermata per la parte di interesse dall’ordinanza n. 17494/2025 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro. La sentenza è stata notificata al Ministero con attestazione di conformità all’originale, a valere come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 475 c.p.c.
Secondo i ricorrenti, l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato, non provvedendo all’accredito delle somme. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. La causa, discussa in camera di consiglio, è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione di rito, concernente la procedibilità del ricorso per ottemperanza. Il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 era decorso dopo la notifica della sentenza di primo grado, assunta a titolo esecutivo, e prima della proposizione del ricorso.
Il Tribunale precisa che la norma richiama il “titolo esecutivo” nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Da ciò va tenuta distinta la spedizione in forma esecutiva, che secondo l’art. 475 c.p.c. costituisce requisito necessario perché le sentenze possano essere portate a esecuzione secondo il rito civile.
Il Collegio rileva che, dopo le modifiche della legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, cioè dalla notifica della sentenza dotata di attestazione di conformità. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 9 gennaio 2024.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito per la parte di interesse, sicché va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e senza alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, l’amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in misura contenuta tenuto conto del valore della controversia e della natura stereotipata delle attività difensive.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale