Ottemperanza al giudicato sulla retribuzione professionale docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 1114 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto la retribuzione professionale docente e ordina l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, che provvede su richiesta della parte interessata. Il ritardo già maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con la sentenza n. 158 del 22 febbraio 2024, ha accertato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2018/2019, per supplenze brevi e saltuarie. Il Ministero dell’istruzione e del merito è stato conseguentemente condannato al pagamento degli importi mensili di cui al CCNL per i periodi di effettivo servizio, pari a € 1.390,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT.
La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale emittente il 25.10.2024. Notificato il titolo alla sede reale dell’Amministrazione il 15.05.2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il presupposto dell’azione: il giudicato sul titolo azionato e la sua mancata esecuzione. Dagli atti di causa non risulta alcun adempimento da parte dell’Amministrazione debitrice. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
In accoglimento, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario. Il termine è funzionale a scandire il passaggio alla fase sostitutiva.
Per il caso di ulteriore inadempienza, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Nella liquidazione il Tribunale ha tenuto conto del carattere seriale della controversia, del non elevato livello di complessità e dei numerosi analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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