Appello respinto per economia processuale nonostante notifica nulla e decisione di merito (Cons. Stato n. 1115 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità della notifica del ricorso introduttivo, anche quando il giudice di primo grado abbia omesso di assegnare il termine per la rinnovazione, non conduce all’annullamento con rinvio della sentenza ove il TAR abbia comunque esaminato il merito delle censure e le abbia argomentatamente ritenute non fondate. In applicazione di un criterio di efficacia sostanziale della tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 113 Cost., i vizi formali e procedurali assumono rilievo solo se idonei a pregiudicare il compiuto apprezzamento delle ragioni delle parti in condizioni di parità. Il condono edilizio, inoltre, non è impedito dalla violazione delle distanze minime, restando salvo il diritto del confinante di agire davanti al giudice ordinario a tutela della proprietà. La certificazione di agibilità non prova la conformità urbanistico-edilizia del manufatto.

Il Fatto

Il ricorrente in primo grado impugnava davanti al TAR Puglia tre provvedimenti di condono edilizio rilasciati dal commissario ad acta, nominato con sentenza dello stesso TAR, in favore di due controinteressate. Lamentava la violazione delle distanze tra fabbricati, il difetto di istruttoria e la violazione di norme procedimentali. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per irritualità delle notifiche alle controinteressate, residenti in Svizzera.

Il TAR accoglieva l’eccezione, rilevando la nullità dei tre tentativi di notifica, dichiarava il ricorso inammissibile e comunque infondato nel merito, compensando le spese. Contro tale sentenza proponeva appello il ricorrente, riproponendo i motivi asseritamente non esaminati e censurando le statuizioni processuali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare la questione della regolarità della notifica. Rispetto al primo tentativo, effettuato presso avvocati che avevano difeso le controinteressate in un diverso giudizio, e al secondo, esperito tramite il Consolato in Svizzera in contrasto con l’accordo italo-svizzero del 2 giugno 1988, la valutazione del TAR è immune da vizi. Sotto il terzo profilo, relativo alla notifica a mezzo posta e alla mancanza della seconda cartolina A.R., le censure sono fondate: ai sensi dell’art. 44 c.p.a. il TAR, ritenuta nulla la notifica, avrebbe dovuto assegnare un termine per rinnovarla.

Tale errore non conduce però all’annullamento con rinvio. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021 sulla parziale incostituzionalità dell’art. 44, comma 4, c.p.a., ma fonda la decisione su un diverso criterio: la tutela giurisdizionale apprestata dagli artt. 24 e 113 Cost. prevale sui vizi formali che non pregiudichino il compiuto apprezzamento delle ragioni delle parti. Il TAR, pur avendo dichiarato l’inammissibilità, ha esaminato puntualmente il merito e lo ha ritenuto manifestamente non fondato, così “doppiando” la statuizione in rito con una decisione sostanziale.

La riedizione del giudizio di primo grado sarebbe quindi inutile e irragionevolmente dispendiosa, poiché il giudice di prime cure ha già compiuto la valutazione di merito, condivisa dal Collegio. L’appello è pertanto respinto sul piano procedurale.

Nel merito, le censure sono infondate. Non è provata la violazione delle distanze minime, mancando la preannunciata relazione tecnica e non essendo sufficiente la documentazione catastale e planivolumetrica. Per un orientamento consolidato, richiamato anche in C.d.S. n. 1766/2020 e Cass. Civ. n. 18728/2005, il condono non è impedito dalle distanze infra-legali, restando salvi i diritti dei confinanti davanti al giudice ordinario. Quanto alla datazione delle opere, rileva la sentenza penale del Tribunale di Bari, passata in giudicato, che conferma il 1966. Il certificato di agibilità del 1970 non è decisivo, secondo C.d.S., sez. III, n. 4457 del 2019, mirando esso a finalità igienico-sanitarie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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