Riduzione punteggio ERP illegittima se il verbale di invalidità non è revisionabile (TAR Lazio n. 13657 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 25, comma 6-bis, d.l. n. 90/2014, come richiamato dalla circolare INPS del 25.2.2022, dispone che, nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Tale disposizione si applica a maggior ragione alle ipotesi di patologie non soggette a revisione periodica, per le quali il verbale di accertamento non è suscettibile di caducazione per il solo decorso del tempo. Ne consegue che è illegittimo, per violazione della citata disposizione e per carenza di istruttoria, il provvedimento con cui l’amministrazione comunale riduca il punteggio già attribuito in una graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il mancato tempestivo aggiornamento della certificazione di invalidità del familiare, senza dare congruo riscontro alla motivata richiesta di differimento del termine avanzata dall’interessato.
Il Fatto
Un soggetto, collocato in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (bando 2012), vedeva riconosciuto in sede di aggiornamento il punteggio per la categoria B1, relativa alla condizione di invalidità del figlio. Successivamente, l’amministrazione comunale, rilevato che il figlio aveva nel frattempo raggiunto la maggiore età, richiedeva una certificazione aggiornata dello stato invalidante.
Non avendo ricevuto la documentazione entro il termine assegnato, il Comune riduceva il punteggio, decurtando i punti già attribuiti. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo l’illegittimità della decurtazione per non aver l’amministrazione considerato la richiesta di differimento del termine, formulata nel periodo feriale, e la natura del certificato medico, che escludeva la revisionabilità della patologia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. Oggetto del gravame è la decurtazione del punteggio legato alla categoria B1, disposta per il mancato riscontro alla richiesta di produrre una certificazione aggiornata. L’amministrazione aveva concesso un primo termine, scadente nel mese di agosto, e un successivo termine di dieci giorni, nonostante il legale dell’interessato avesse rappresentato l’impossibilità di ottenere la documentazione nel periodo feriale e la sufficienza della documentazione già in possesso dell’ente.
Il Collegio ha rilevato che il certificato della Commissione Medica, sulla cui base il punteggio era stato riconosciuto, attestava un’infermità non più revisionabile ai sensi del d.m. 2 agosto 2007, e quindi esclusa dalle visite di controllo ordinarie sulla permanenza dello stato invalidante.
Tale circostanza ha determinato il contrasto del provvedimento impugnato con l’art. 25, comma 6-bis, d.l. n. 90/2014, che garantisce la conservazione dei diritti acquisiti nelle more delle visite di revisione. Secondo il Tribunale, la disposizione deve applicarsi a maggior ragione alle patologie non soggette a revisione, per le quali il verbale mantiene la propria efficacia senza necessità di aggiornamento.
La riduzione del punteggio, disposta nonostante la motivata richiesta di differimento e la natura della patologia, ha integrato altresì il vizio di carenza di istruttoria, per non aver l’amministrazione dato congruo riscontro alle osservazioni dell’interessato. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite, in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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