Legittimazione del detentore all’ingiunzione di demolizione e nozione di ristrutturazione (TAR Liguria n. 1119 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e di ripristino di opere abusive ha natura reale e va rivolto a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno il possesso o la detenzione del bene, anche se non autori materiali dell’abuso, purché siano in grado di provvedere alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato legittimo dei luoghi. La situazione di godimento dell’immobile integra una relazione giuridica qualificata di detenzione che legittima la notifica dell’ingiunzione. Il tamponamento di un vano scale, con conseguente ampliamento della superficie calpestabile e possibilità di destinare il locale a palestra, integra un intervento di ristrutturazione e non di manutenzione straordinaria, poiché il mutamento di destinazione d’uso non è compatibile con quest’ultima categoria. L’ingiunzione di demolizione e ripristino costituisce quindi la sanzione pertinente ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 46, comma 1, L.R. n. 16/2008.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica, comodataria di un compendio immobiliare destinato a centro sportivo, impugnava l’ingiunzione di demolizione emessa dal Direttore dell’area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova. Il provvedimento contestava tre opere eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio: l’ampliamento di circa 5,24 mq della superficie di un corridoio mediante chiusura, con tavole di truciolato, di un vano scale adducente all’autorimessa; la trasformazione della destinazione d’uso del corridoio in palestra; la modifica della bussola di accesso agli spogliatoi femminili, a un locale ripostiglio e alla scala di accesso alla sottostante autorimessa.
La ricorrente deduceva otto motivi, articolati in via principale e gradata: difetto di legittimazione passiva dell’associazione, in quanto semplice detentrice; insussistenza dei presupposti della sanzione demolitoria; riconducibilità delle opere a manutenzione straordinaria assentibile con Scia, ovvero a redistribuzione interna soggetta a CILA; assenza di mutamento di destinazione d’uso per non essere gli attrezzi infissi al pavimento; difetto di proporzionalità della sanzione. Il Comune si costituiva per resistere. Con ordinanza cautelare la Sezione accoglieva la domanda, e alla pubblica udienza del 24 settembre 2025 il ricorso era trattenuto per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, concernente il difetto di legittimazione passiva dell’associazione, che in tesi, in quanto semplice detentrice dell’impianto sportivo, non avrebbe potuto essere destinataria dell’ingiunzione. Il motivo è infondato. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 dispone che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione.
Per costante giurisprudenza, richiamata dal TAR, nell’ambito delle misure repressive degli illeciti edilizi l’ordine di demolizione e ripristino ha natura reale e deve essere rivolto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno il possesso o la detenzione dei beni. Anche i soggetti che non sono autori materiali delle opere possono provvedere alla loro rimozione e al ripristino dello stato legittimo dei luoghi, secondo il precedente T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 31.01.2023, n. 104. La situazione di godimento, pacifica in causa, implica una relazione giuridica qualificata di detenzione che giustifica la notifica dell’ordine nei confronti di chi utilizza il bene e si trova nella possibilità di ripristinare l’ordine giuridico violato.
Passando ai restanti motivi, trattati congiuntamente per la stretta connessione logica, il Collegio li ritiene parimenti infondati. Dalla documentazione fotografica allegata alla relazione del personale ispettivo emerge l’esistenza di una vera e propria palestra, con attrezzi montati e predisposti per l’utilizzo dell’utenza lungo il corridoio, in origine mero locale accessorio. La superficie è stata peraltro ampliata di circa 5,24 mq mediante il tamponamento del varco di accesso alla scala adducente all’autorimessa.
Si tratta, propriamente, di un intervento di ristrutturazione: dal tamponamento del vano scale è derivato un aumento della superficie calpestabile, oltre alla possibilità di utilizzare il corridoio quale palestra, destinazione che altrimenti, per la presenza del vano scale, non avrebbe potuto conseguire, essendo il locale accessorio avente mera funzione di collegamento tra l’autorimessa e il compendio sportivo. Non può quindi ritenersi che si tratti di manutenzione straordinaria, assentibile con una semplice Scia, poiché il cambio di destinazione d’uso non è compatibile con gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001. Trattandosi di intervento abusivo di ristrutturazione con ampliamento di superficie e mutamento di destinazione d’uso, l’ingiunzione di demolizione e ripristino costituisce la sanzione pertinente. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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