Rinnovo del permesso di soggiorno stagionale: il termine non è perentorio e il contraddittorio procedimentale va rispettato (TAR Molise n. 86 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la presentazione dell’istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, ha natura sollecitatoria e non perentoria, sicché la sua scadenza non è di per sé ostativa alla conversione. Il provvedimento di diniego deve essere motivato esclusivamente sulla base dei motivi ostativi comunicati ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990, e l’Amministrazione non può introdurre in giudizio ragioni diverse, stante il divieto di motivazione postuma. La conversione del permesso per lavoro stagionale richiede la capienza delle quote fissate con D.P.C.M., l’avvenuta assunzione per almeno tre mesi e l’effettività del nuovo rapporto, mentre la verifica sull’assegnazione della quota non costituisce onere del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il provvedimento con cui la Questura di Isernia respingeva la sua istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il diniego si fondava sulla scadenza del titolo da oltre tre mesi alla data della richiesta. In sede di comunicazione ex art. 10-bis, l’Amministrazione aveva indicato generiche lacune documentali, senza menzionare il decorso del termine.
Il ricorrente eccepiva la violazione dell’art. 24, comma 8, del T.U.I., la carenza di motivazione e l’eccesso di potere, deducendo la natura non perentoria del termine e la presenza di un regolare contratto di lavoro con scadenza al 31.12.2025. Il Tribunale, accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. 45/2025, disponeva la sospensione del provvedimento e fissava l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso. In primo luogo, ha richiamato il consolidato orientamento per cui il termine per la richiesta di rinnovo/conversione ha natura sollecitatoria e non perentoria, citando Cons. Stato, Sez. III, n. 4332/2018 e TAR Molise n. 382/2020. La scadenza del titolo, pertanto, non poteva giustificare automaticamente il rigetto.
Il Collegio ha inoltre rilevato che la circostanza della scadenza del permesso non era stata indicata nella comunicazione dei motivi ostativi e, quindi, su di essa non si era potuto svolgere il contraddittorio procedimentale. Il provvedimento finale non poteva fondarsi su ragioni diverse da quelle comunicate ai sensi dell’art. 10-bis.
Il TAR ha condiviso la tesi del ricorrente sulle condizioni per la conversione: capienza delle quote governative — requisito oggi superato dalla modifica dell’art. 1, comma 1, lett. f), n. 6, d.l. n. 145/2024, convertito con l. n. 187/2024 —, avvenuta assunzione per almeno tre mesi ed effettività del nuovo rapporto di lavoro. Il richiedente deve dimostrare solo il possesso dei requisiti generali, come affermato da TAR Firenze n. 228/2024.
Infine, la Corte ha respinto le controdeduzioni erariali fondate sul limite dei nove mesi di cui all’art. 24, comma 7, T.U.I., poiché tale profilo non risultava nella motivazione del provvedimento e il suo richiamo in giudizio integrava una motivazione postuma, in contrasto con il divieto sancito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 3666/2021.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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