Revoca patente per ebbrezza richiede autonomo accertamento dopo messa alla prova (TAR Trentino-Alto Adige n. 111 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., non accerta il reato contestato e non può costituire da sola il presupposto per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. L’amministrazione è tenuta a valutare autonomamente il fatto-presupposto e a motivare l’iter logico seguito. Ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato, l’autorità procede all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione accessoria. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, vizia il provvedimento che incide direttamente sulla sfera del destinatario.

Il Fatto

Il ricorrente, alla guida del proprio veicolo, rimase coinvolto in un sinistro stradale e, trasportato in ospedale, fu sottoposto a rilievo del tasso alcolemico. Il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano dispose dapprima il ritiro e la sospensione della patente per ventiquattro mesi, ai sensi dell’art. 186, commi 2 e 2-bis, cod. strada, e la sospensione fino all’esito della visita medica ex art. 186, comma 9, cod. strada.

In sede penale il procedimento si concluse con sentenza del G.I.P. che dichiarò l’estinzione del reato per positivo superamento della messa alla prova. La Commissione medica confermò l’idoneità alla guida. Successivamente il Commissario del Governo adottò il provvedimento impugnato di revoca della patente ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada, con possibilità di conseguire nuova patente solo da una data futura. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione, richiamando i propri precedenti ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.: il provvedimento di revoca incide su una posizione di interesse legittimo pretensivo del privato che aspira a conseguire la patente trascorso il periodo inibitorio, trattandosi di provvedimento abilitativo costantemente nella sfera di vigilanza dell’amministrazione.

Nel merito il ricorso è accolto sotto i profili del secondo e del terzo motivo, trattati congiuntamente. La sentenza ex art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo idonea ad accertare il reato, non può di per sé fondare l’applicazione della revoca. L’amministrazione deve compiere una valutazione autonoma del fatto-presupposto e motivare adeguatamente le proprie determinazioni, come impone l’art. 224, comma 3, cod. strada.

Il Commissario del Governo è venuto meno a tale obbligo, essendosi limitato ad affermare che, ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in caso di commissione del reato la patente “è sempre revocata”. Manca così l’accertamento autonomo richiesto dalla norma.

Il Collegio rileva inoltre la violazione del contraddittorio procedimentale. Instaurando il procedimento volto all’accertamento dei presupposti della sanzione accessoria, l’amministrazione avrebbe dovuto inviare la comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/1990, per consentire all’interessato di esercitare le proprie difese anche ai sensi dell’art. 24 Cost.. Poiché il provvedimento di revoca comporta un pregiudizio immediato, la corretta instaurazione del contraddittorio era necessaria.

Accolto il ricorso, resta assorbita ogni altra censura, compresa la questione di costituzionalità relativa all’art. 168-ter, comma 2, cod. pen. e all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, priva di rilevanza per il carattere assorbente dei motivi accolti. Il provvedimento è annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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