Carta docente, ottemperanza e diniego dell’astreinte per la mole del contenzioso seriale (TAR Sardegna n. 1123 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione alla scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e ordina l’esecuzione del giudicato, nominando il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando l’esecuzione implichi un procedimento complesso, articolato in più fasi e affidato a una pluralità di soggetti, e quando il ritardo sia riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale. Rileva, in senso ostativo, la natura del beneficio economico, di modesto ammontare e non costituente mezzo di sostentamento del lavoratore, ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo. Il Collegio si adegua all’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che al limite della manifesta iniquità affianca quello autonomo delle «altre ragioni ostative».
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1359/2024, pubblicata il 22 ottobre 2024, con la quale il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di euro 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla maturazione del diritto. La decisione è stata poi corretta con ordinanza n. 2370/2025, che ha inserito l’ulteriore importo di euro 500,00 per la supplenza su organico di fatto dell’anno 2019/2020.
Il titolo esecutivo è stato notificato all’Amministrazione il 21 marzo 2025. Il ricorrente deduce l’inerzia del Ministero, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni e il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria il 9 ottobre 2025. Domanda quindi la condanna all’esecuzione, la nomina del commissario ad acta e il pagamento dell’astreinte. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza, corretta dall’ordinanza successiva, è stata notificata il 21 marzo 2025 ed è passata in giudicato. È pertanto decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impedisce al creditore di procedere a esecuzione forzata prima della sua scadenza. Il ricorso, notificato il 9 ottobre 2025, è fondato e va accolto.
Il Ministero è conseguentemente condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale, e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte.
Il commissario eseguirà il giudicato anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso.
Il Collegio respinge invece la domanda di penalità di mora. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle «altre ragioni ostative», si valorizza la specialità del debitore pubblico. L’esecuzione delle sentenze sulla carta docente implica un procedimento complesso, che coinvolge gli Uffici territoriali e le società incaricate della predisposizione della Carta in forma di applicazione web, con fasi affidate a strutture centralizzate. Il ritardo è pertanto ricondotto alla eccezionale mole di contenzioso seriale. Il beneficio, per modestia dell’ammontare e finalità di sostegno alla formazione, non costituisce mezzo di sostentamento ma incentivo eventuale e facoltativo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario e rimborso del contributo unificato ove versato, tenuto conto della non complessità della controversia e della natura seriale del contenzioso.
Nota della Redazione
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