Verifica di anomalia globale ed esame prioritario del ricorso principale (TAR Campania n. 1090 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale degli appalti pubblici la verifica di congruità dell’offerta costituisce un giudizio globale e sintetico, che non ha ad oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica, ma l’attendibilità e l’affidabilità complessiva della stessa ai fini della corretta esecuzione dell’appalto. Le contestazioni che investono in modo parcellizzato le singole voci di prezzo non sono idonee a travolgere l’esito della gara, salvo che riguardino voci che, per rilevanza e incidenza complessiva, rendano l’operazione economicamente non plausibile. Il costo della manodopera può legittimamente discostarsi dai valori delle tabelle ministeriali, che esprimono parametri medi e non minimi inderogabili, purché lo scostamento sia giustificato e non comprometta l’affidabilità dell’offerta. Nel contenzioso sui contratti pubblici il ricorso principale, ancorché l’incidentale abbia natura escludente, deve essere esaminato per primo: la sua infondatezza determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Una società, collocatasi al secondo posto della graduatoria per effetto dell’esclusione dei primi due concorrenti, impugna l’atto con cui l’azienda ospedaliera ha disposto la presa d’atto dei verbali di gara e l’aggiudicazione ex art. 17 d.lgs. n. 36/2023 in favore di altra impresa. La ricorrente chiede anche la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e la condanna dell’amministrazione ad aggiudicarle il servizio.

L’aggiudicataria, a sua volta, propone ricorso incidentale, deducendo che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa per difetto del requisito di affidabilità professionale, non avendo comunicato alla stazione appaltante una sopravvenuta sentenza penale di condanna a carico dell’amministratore di fatto. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale: la richiesta di pubblicazione anticipata del dispositivo formulata in udienza è dichiarata inammissibile. Il novellato art. 120 c.p.a. non rimette più alle parti la scelta sulla pubblicazione anticipata, riservandola alla valutazione del giudice, che deposita la sentenza entro quindici giorni ovvero pubblica il solo dispositivo, nei casi di motivazione particolarmente complessa, con deposito della sentenza entro trenta giorni dall’udienza.

Quanto all’ordine di esame, il Tribunale ricostruisce il rapporto tra ricorso principale e incidentale. L’accoglimento del gravame incidentale escludente non determina l’improcedibilità di quello principale, permanendo in capo al ricorrente l’interesse strumentale all’eventuale rinnovazione della gara. Ne consegue che il ricorso principale va scrutinato per primo, potendo la sua infondatezza rendere improcedibile l’incidentale, con economia dei mezzi processuali.

Nel merito, il Collegio ribadisce che la verifica di anomalia non ricerca singole inesattezze dell’offerta, ma accerta se la stessa, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile. Il giudizio è globale e sintetico e non può incentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; l’esito della gara è travolto solo quando il giudizio negativo riguardi voci che, per rilevanza e incidenza complessiva, rendano l’operazione economicamente non plausibile.

Applicando tali coordinate, il Tribunale esamina le censure sulla sottostima dei costi dei macchinari, delle spese generali, della formazione e della manodopera. Quanto ai macchinari, la contestazione non tiene conto della specifica organizzazione aziendale dell’aggiudicataria e delle condizioni economiche di favore di cui beneficia; l’ammortamento è stato calcolato su un orizzonte di sette anni, con quota residuale del 2,5% nell’ottavo, assicurando una quota media annua ritenuta sostenibile.

Le contestazioni sul costo della manodopera sono respinte richiamando il principio secondo cui la congruità non può essere dichiarata per il solo fatto che il costo sia stato indicato secondo valori inferiori alle tabelle ministeriali, spettando alla stazione appaltante valutare se lo scostamento sia significativo e ingiustificato. La clausola sociale, inoltre, non obbliga l’aggiudicatario ad assumere tutto il personale dell’appaltatore uscente né ad applicare le medesime condizioni contrattuali, dovendosi bilanciare la libertà di iniziativa economica con il diritto al lavoro. L’infondatezza del ricorso principale rende improcedibile l’incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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