Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 744 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è esperibile anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario del lavoro rimasta ineseguita. Sussistono i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. quando risulti il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e all’emissione della carta docenti, con assegnazione della relativa somma, oltre interessi dal diritto all’accredito sino al saldo.

Il titolo era passato in giudicato, come attestato in atti, e l’amministrazione non vi aveva dato esecuzione nel termine di legge. Di qui la domanda di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Sotto il primo profilo, risulta il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione agli atti del giudizio.

Sotto il secondo profilo, è decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova. L’inerzia dell’amministrazione integra dunque il presupposto dell’ottemperanza.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138. Ha inoltre dettato le modalità di liquidazione del compenso e di deposito degli atti tramite la procedura P.A.T. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in applicazione dei minimi di cui al D.M. n. 147/2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *