Inefficacia della SCIA edilizia oltre i trenta giorni e poteri di autotutela (TAR Puglia n. 1128 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere inibitorio dell’amministrazione sulla SCIA edilizia deve essere esercitato entro il termine di trenta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 19, co. 3, 4 e 6, l. 241/1990 e art. 23, co. 1 e 6, d.P.R. 380/2001. Una volta decorso tale termine e consolidatosi il titolo, l’amministrazione può intervenire solo nelle forme dell’autotutela, con provvedimento che dia conto delle ragioni di interesse pubblico e operi la comparazione con l’interesse privato. È pertanto illegittimo il provvedimento che dichiari l’inefficacia della segnalazione oltre il termine, senza previo esercizio dei poteri di autotutela e senza motivazione sui presupposti dell’art. 21 nonies l. 241/1990. Il termine triennale di efficacia della SCIA non decorre utilmente quando sia stato interrotto dall’atto inibitorio, che impedisce al privato di completare i lavori.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile nel comune di Ostuni, presentava una SCIA per la parziale chiusura di un balcone veranda e la realizzazione di un tramezzo interno, con trasformazione di superficie non residenziale in residenziale. Il dirigente del SUET, con provvedimento del 15.10.2021, dichiarava la parziale inefficacia della segnalazione, ordinando di non eseguire le opere relative al balcone, sulla base del parere della Commissione Locale del Paesaggio del 05.05.2021, che aveva ravvisato un’alterazione della coerenza architettonica del prospetto.

Il ricorrente impugnava l’atto e i provvedimenti connessi davanti al TAR Puglia, deducendo la tardività del provvedimento inibitorio, l’illegittimità del ricorso al parere paesaggistico e l’eccesso di potere per motivazione carente e acritico recepimento del parere. Il Comune si costituiva, eccependo il sopravvenuto difetto di interesse per il decorso del termine triennale di efficacia della SCIA, e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 10.06.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di difetto di interesse, ritenendola infondata. Le affermazioni del Comune sul mancato completamento dei lavori non trovano riscontro in atti. Anche a volerle presupporre, il termine triennale di efficacia previsto dall’art. 23, co. 2, d.P.R. 380/2001 non è venuto a scadenza, perché la sua decorrenza è stata interrotta dal provvedimento impugnato, con il quale l’amministrazione è intervenuta dichiarando l’inefficacia della segnalazione.

Nel merito, il ricorso è fondato per il motivo assorbente della tardività. Il termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA edilizia è fissato in trenta giorni; decorso tale termine, l’intervento è consentito solo nelle forme dell’autotutela. Il Collegio richiama il parere del Cons. Stato, Sez. I, n. 157 del 14 febbraio 2024, secondo cui è illegittimo l’operato dell’amministrazione che adotti provvedimenti di diffida, sospensione o demolizione dopo il consolidamento del titolo senza previo ricorso ai poteri di autotutela e senza motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione del titolo.

La SCIA risulta acquisita al protocollo in data 18 febbraio 2021, mentre l’atto inibitorio riporta la data del 15 ottobre 2021: esso è dunque tardivo rispetto al termine di trenta giorni. Il Collegio esclude che l’amministrazione potesse intervenire oltre i termini ordinari, avendo lo stesso Comune riconosciuto l’insussistenza di profili di rilievo paesaggistico e non essendo contestata la corretta rappresentazione dei fatti nella segnalazione.

Il provvedimento non è nemmeno riconducibile all’esercizio dei poteri di autotutela: non emerge dalla sua lettura alcuna volontà in tal senso e difettano i requisiti contenutistici e motivazionali dell’art. 21 nonies l. 241/1990. L’amministrazione si è limitata alla valutazione edilizia del progetto, senza spiegare le ragioni di interesse pubblico sottese all’intervento. L’accoglimento del primo motivo, vertendo sull’an del potere, giustifica l’assorbimento delle ulteriori censure, volte a contestare nel merito le valutazioni assunte.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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