Riconoscimento titolo estero per il sostegno: obbligo di valutazione comparativa e misure compensative (TAR Lazio n. 11413 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite all’estero, nell’ipotesi in cui il titolo non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, l’Amministrazione è comunque tenuta, ai sensi degli articoli 45 e 49 TFUE, a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e titoli e l’esperienza professionale dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Il diniego di riconoscimento deve essere sorretto da una motivazione che dia conto di un effettivo esame sostanziale della formazione svolta, non potendo fondarsi su rilievi di carattere meramente generale e formale. L’assenza di un titolo abilitativo nello Stato membro d’origine non costituisce una barriera preconcetta al riconoscimento, potendo l’Amministrazione adottare misure compensative, eventualmente aggravate, per colmare le differenze sostanziali tra i percorsi formativi.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna presso l’Università San Jorge di Saragozza. L’Amministrazione, pur procedendo a un confronto tra i percorsi formativi, aveva rigettato l’istanza, ritenendo l’attestato estero privo di requisiti giuridici per l’accesso all’insegnamento in Spagna e rilevando differenze ritenute incolmabili con il percorso di specializzazione italiano.
Avverso il diniego la ricorrente ha proposto ricorso, lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della normativa nazionale e la contrarietà dell’atto ai principi europei in materia di libera circolazione dei lavoratori.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il quadro normativo europeo, sottolineando che la direttiva 2005/36/CE richiede che il richiedente possa esercitare la professione nello Stato membro d’origine. Tuttavia, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, osserva che, nelle situazioni che ricadono nell’ambito degli articoli 45 e 49 TFUE, le autorità nazionali sono tenute a valutare l’insieme dei titoli e dell’esperienza dell’interessato, procedendo a un confronto sostanziale con le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale.
Il Collegio rileva che la valutazione ministeriale risulta affidata a rilievi di carattere generale e formale, senza un effettivo confronto tra le materie previste dal programma spagnolo e quelle oggetto del TFA italiano. Dalla documentazione emerge una diffusa sovrapposizione tra gli insegnamenti seguiti all’estero e quelli previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011, il che evidenzia un difetto di istruttoria nella ponderazione delle competenze effettivamente acquisite.
La sentenza sottolinea, inoltre, che il Ministero non ha considerato la possibilità di imporre misure compensative per colmare le differenze tra i percorsi, nonostante la giurisprudenza europea riconosca tale strumento anche in presenza di divergenze sostanziali e in assenza di un titolo abilitativo.
Un ulteriore elemento di censura è tratto dalla circostanza che il Dicastero ha ammesso ai percorsi speciali di cui all’art. 7 D.L. n. 71/2024, convertito dalla L. n. 106/2024, i docenti in possesso del medesimo titolo estero per cui è causa. Il TAR evidenzia l’incoerenza tra la valutazione di qualità del titolo ai fini dell’ammissione a tali percorsi e il diniego di riconoscimento opposto alla ricorrente, non essendo chiare le ragioni per cui le differenze formative non possano essere colmate tramite misure compensative.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con obbligo per l’Amministrazione di procedere a un riesame dell’istanza, effettuando un’analisi approfondita della formazione e dell’esperienza professionale, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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