Transizione d.lgs. 190/2024 e stabilimento unico per impianti fotovoltaici (Cons. Stato n. 6732 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 15 e l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024 operano su piani distinti e non si escludono reciprocamente. Alla categoria delle procedure in corso, per le quali la verifica di completezza documentale risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto, si affianca la disciplina transitoria generale che, nelle more del termine di centottanta giorni concesso a regioni ed enti locali per l’adeguamento, mantiene applicabile la disciplina previgente. Ne consegue che una istanza di Procedura Abilitativa Semplificata presentata prima del 30 dicembre 2024 non perde ammissibilità per il solo fatto che la verifica di completezza sia stata effettuata successivamente, né viene meno l’interesse al ricorso avverso il diniego. Ai fini dell’individuazione delle aree idonee ope legis ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. n. 199/2021, la nozione di stabilimento va desunta dall’art. 268, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006: rileva il complesso unitario e stabile, configurato come ciclo produttivo complessivo e sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, non il singolo impianto.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato un’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata per realizzare un impianto fotovoltaico a terra da 12 MW nel territorio comunale. L’istanza è stata acquisita dallo Sportello Unico il 24 dicembre 2024. Il Comune ha comunicato un preavviso di diniego, poi un secondo, e infine ha adottato il provvedimento definitivo di rigetto il 5 marzo 2025.
La società ha impugnato il diniego e gli atti endoprocedimentali davanti al TAR Veneto, che ha accolto il ricorso con la sentenza n. 167/2026. Il Comune ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sopravvenuto e, in via subordinata, contestando nel merito la qualificazione dell’area come idonea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo intertemporale. Il Comune sostiene che, dal 30 dicembre 2024, gli impianti fotovoltaici superiori a 10 MW non possano più essere autorizzati mediante PAS e che la disciplina previgente si applichi solo alle procedure la cui verifica di completezza documentale fosse già conclusa a quella data. L’argomento è corretto in astratto, ma parziale: l’art. 15 del d.lgs. n. 190/2024 non esaurisce la disciplina transitoria.
L’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024 introduce infatti una distinta e generale regola transitoria. Le regioni e gli enti locali si adeguano entro centottanta giorni dall’entrata in vigore e, nelle more, “si applica la disciplina previgente”. Il termine scadeva il 30 giugno 2025. Il riferimento testuale alla disciplina previgente non è riducibile a una mera clausola organizzativa, come confermano anche i lavori parlamentari.
Ne deriva che l’entrata in vigore del decreto non ha fatto venir meno l’interesse al ricorso. L’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare l’istanza in base alla disciplina previgente. Quanto al principio del tempus regit actum, non si tratta di applicare oggi una normativa abrogata, ma di riconoscere che la normativa previgente continua ad applicarsi in forza della stessa disciplina transitoria: in sede di riedizione del potere il Comune dovrà riesaminare l’istanza secondo la corretta disciplina intertemporale.
Il terzo motivo, sul merito, è infondato. L’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. n. 199/2021 richiama la nozione di stabilimento dell’art. 268, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, che contempla espressamente uno o più impianti e una o più attività riconducibili a un complesso unitario e stabile, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore. La diversità funzionale tra smaltimento e recupero energetico non è decisiva: rileva il grado di integrazione funzionale, organizzativa e gestionale.
Nel caso concreto il biogas prodotto dalla degradazione dei rifiuti nella discarica viene captato, convogliato e utilizzato per produrre energia elettrica, secondo una sequenza funzionale riferibile al medesimo gestore. Il complesso costituisce dunque un unico stabilimento, e il computo dei 500 metri va riferito alla sua consistenza complessiva, non al solo impianto di biogas. La censura sulla tardiva produzione dell’elaborato grafico non supera la prova di resistenza, poiché la decisione si fonda su documentazione tempestivamente acquisita. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.