Guida senza patente e misure di prevenzione (Cass. 29068/2026)
Corte di cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 29068 del 30 luglio 2026.
La pronuncia riguarda la guida senza patente da parte di una persona sottoposta, con provvedimento definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. L’imputato era privo della patente perché non l’aveva mai conseguita ed era stato condannato ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Questione esaminata
La Corte ha esaminato se la condotta dovesse conservare rilevanza penale oppure essere ricondotta al solo illecito amministrativo previsto dall’art. 116, comma 15, del Codice della strada. Il ricorrente sosteneva che fosse necessario accertare un collegamento concreto tra la mancanza del titolo di guida e la misura di prevenzione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024.
Principio affermato
L’art. 73 del Codice antimafia è norma speciale rispetto all’illecito amministrativo dell’art. 116, comma 15, del Codice della strada. La declaratoria di illegittimità costituzionale del 2024 riguarda la diversa ipotesi in cui una patente già conseguita sia stata revocata o sospesa per precedenti violazioni stradali, senza collegamento con la misura di prevenzione.
Resta invece penalmente rilevante la guida del soggetto sottoposto a misura di prevenzione che non abbia mai conseguito la patente. In questa situazione opera l’art. 120, comma 1, del Codice della strada, che collega alla misura di prevenzione il divieto originario di conseguire il titolo per mancanza dei requisiti morali.
Motivazione della Cassazione
La Cassazione ha rilevato che l’imputato non si trovava nella situazione presa in considerazione dalla sentenza costituzionale n. 116 del 2024: la patente non gli era stata revocata o sospesa a causa di infrazioni, ma non era mai stata conseguita. La mancanza del titolo rientrava quindi direttamente nell’ambito applicativo dell’art. 120, comma 1, e giustificava l’applicazione della norma penale speciale.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alle attenuanti generiche, perché formulato in modo assertivo e senza confrontarsi con la motivazione fondata sui precedenti penali e sull’assenza di elementi positivi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.
Rilevanza pratica
La decisione delimita con precisione gli effetti della sentenza costituzionale n. 116 del 2024. La distinzione decisiva riguarda la causa della mancanza della patente: se la revoca o sospensione deriva da violazioni stradali non collegate alla misura di prevenzione, la condotta ricade nell’area amministrativa; se il titolo non è mai stato conseguito proprio per il divieto connesso alla misura di prevenzione, permane la responsabilità penale prevista dall’art. 73 del Codice antimafia.