Bancarotta fraudolenta documentale: dolo specifico desumibile dall’omessa tenuta della contabilità (Cass. pen. Sez. V n. 23639 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942 contempla due fattispecie alternative: la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture, che esige il dolo specifico di ricavare ingiusto profitto o recare danno ai creditori, e la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, che richiede il dolo generico. L’impossibilità di ricostruzione non va intesa in senso assoluto, ma come notevole difficoltà superabile solo con particolare diligenza. Integra la fattispecie fraudolenta, e non quella semplice, l’omessa tenuta della contabilità quando lo scopo di pregiudicare i creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali sia desumibile dalla complessiva vicenda e dalle circostanze del fatto, che colorano di specificità l’elemento soggettivo. È inammissibile il ricorso che riproponga censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato gli imputati, nella qualità di amministratore e di socio di una società dichiarata fallita, per bancarotta fraudolenta patrimoniale — distrazione di beni ceduti da due società fornitrici e di un veicolo — e documentale, per avere tenuto le scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con occultamento della documentazione sui crediti iscritti in bilancio, omessa scrittura per il 2012 e omessa tenuta della contabilità per il periodo successivo al 2011.
Gli imputati ricorrevano per violazione di legge e vizi della motivazione, censurando la ricostruzione dei crediti, la qualificazione della cessione dei beni come distrattiva, la valutazione delle risultanze contabili e l’insussistenza del dolo specifico, chiedendo in subordine la riqualificazione del fatto come bancarotta semplice ai sensi dell’art. 217 R.D. n. 267/1942.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili, rilevando che le doglianze ripropongono censure già sviluppate in appello e si sottraggono al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che richiama integralmente quella di primo grado nel ritenere la natura distrattiva della cessione di ramo d’azienda.
Quanto alla bancarotta distrattiva, il Collegio richiama la nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, con depauperamento in danno dei creditori, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo rilievo la natura dell’atto negoziale né la possibilità di recupero tramite le azioni della curatela (Sez. V n. 44891 del 2008; Sez. V n. 30830 del 2014). Rileva invece l’offensività insita nel distogliere attività dalla loro naturale funzione di garanzia (Sez. V n. 7555 del 2006). La Corte territoriale ha fatto buon governo del compendio probatorio, valutando in sinergia gli accertamenti del curatore sulle scritture disponibili, e ha ritenuto meramente assertive le deduzioni difensive.
Circa i beni acquistati nel dicembre 2010, il ricorso non si confronta con la motivazione che ha sottolineato il mancato rinvenimento della merce, di facile deperibilità e quindi di pronta rivendita, e il mancato pagamento dei fornitori, ai quali gli imputati comunicavano l’impossibilità di fronteggiare i pagamenti. Il giudice di merito ha anche valorizzato la mancanza di idonea documentazione dei crediti vantati verso i clienti e l’esito dell’azione di responsabilità conclusasi con una conciliazione. Quanto al veicolo, le argomentazioni sulla vetustà e sullo scarso valore, osserva la Corte, non contestano ma anzi confermano la distrazione.
Sulla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte ribadisce la distinzione tra le due fattispecie dell’art. 216, comma 1, n. 2: la prima, di sottrazione, distruzione o falsificazione, esige il dolo specifico; la seconda, di tenuta della contabilità tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, richiede il dolo generico e presuppone un accertamento sui libri effettivamente rinvenuti (Sez. V n. 43966 del 2017; Sez. V n. 18634 del 2017; Sez. V n. 26379 del 2019). L’impossibilità di ricostruzione va intesa non in senso assoluto, ma come notevole difficoltà superabile solo con particolare diligenza (Sez. V n. 1925 del 2018), proprio come avvenuto nel caso, dove solo con la diligenza del curatore si è ricostruito il passivo per oltre due milioni di euro.
Il dolo specifico, per le condotte della prima parte della norma, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo (Sez. V n. 18320 del 2019; Sez. V n. 10968 del 2023). Non è consentita in cassazione una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un. n. 22242 del 2011). Segue la condanna dei ricorrenti alle spese e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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