Falso grossolano non esclude doppia punibilità nel mandato d’arresto europeo (Cass. pen. Sez. 6 n. 7982 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69 è soddisfatta quando il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, essendo irrilevanti le eventuali eterogeneità delle previsioni concernenti le circostanze aggravanti e le possibili condizioni di non punibilità previste nell’ordinamento interno. La dedotta ricorrenza di un’ipotesi di “falso grossolano” non integra un vizio deducibile in sede di legittimità, involgendo una questione di merito riservata all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Quanto al motivo facoltativo di rifiuto di cui all’art. 18-bis, comma 1, lett. b), della medesima legge, lo stesso sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul reato oggetto del mandato, non rilevando l’iscrizione di un procedimento penale avvenuta in epoca successiva, ancorché per fatti commessi in parte nel territorio dello Stato.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino aveva disposto la consegna di un soggetto all’Autorità giudiziaria austriaca in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per i reati di truffa aggravata, falsificazione di moneta, associazione per delinquere e riciclaggio di denaro. Avverso tale decisione l’interessato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo, il ricorrente deduceva l’inosservanza degli artt. 7 e 17 della legge n. 69/2005, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso la verifica della sussistenza del requisito della doppia punibilità in relazione al reato di falsificazione di moneta, a fronte della dedotta ricorrenza di una ipotesi di falso grossolano. Con il secondo motivo, lamentava la violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a) e b), legge n. 69/2005, nonché la manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte di appello esercitato la facoltà di rifiuto della consegna, a fronte della parziale commissione del fatto sul territorio italiano e dell’intervenuta iscrizione di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Milano.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’improponibilità della censura concernente la doppia punibilità, ricordando il principio per cui, in tema di mandato di arresto europeo, è sufficiente che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, essendo irrilevanti le eventuali discrezionali valutazioni relative alle possibili condizioni di non punibilità. La Corte territoriale si era correttamente attenuta a tale principio, avendo rilevato che il fatto di falsificazione di monete è previsto come reato anche nell’ordinamento italiano, con pena edittale superiore alla soglia richiesta.

Quanto alla prospettata ricorrenza del falso grossolano, la Corte ha escluso che la relativa valutazione potesse rientrare nell’ambito cognitivo di sua competenza, trattandosi di questione attinente al processo di merito dinanzi all’autorità giudiziaria austriaca. Ha inoltre ritenuto la censura generica, risolvendosi la dedotta riconoscibilità ictu oculi della contraffazione in una mera allegazione priva di riscontro.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha affermato la non deducibilità, atteso che l’art. 22, comma 1, legge n. 69/2005 limita i casi di ricorso a quelli previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., lett. a), b) e c), con esclusione del vizio di illogicità della motivazione. Ha poi richiamato il principio per cui la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto di cui all’art. 18-bis, lett. b), è rimessa all’autorità giudiziaria preposta a vagliare l’interesse dello Stato all’esercizio dell’azione penale, non vantando il destinatario del mandato alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale.

Nel merito, la Corte ha ribadito che il motivo di rifiuto in questione sussiste solo quando risulti “già pendente” un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato al momento della ricezione della richiesta di consegna, dovendosi privilegiare l’attività degli organi nazionali solo in caso di effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione. Nel caso di specie, al momento dell’emissione del mandato non risultava alcun procedimento pendente in Italia, né poteva rilevare l’iscrizione del procedimento a carico del fratello del ricorrente, peraltro successiva all’emissione del mandato e relativa a persona diversa.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza Corte cost. n. 186 del 2000 e della mancanza di elementi per ritenere la parte non colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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