Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e poteri del commissario ad (TAR Toscana n. 1147 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha accertato il diritto del docente a tempo determinato al beneficio della carta elettronica del docente, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, ove non risulti dagli atti alcuna attività satisfattiva. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta con facoltà di delega, perché provveda agli adempimenti esecutivi su richiesta dell’interessato. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. Non può invece essere accolta la domanda sugli interessi non previsti nel titolo giudiziale oggetto di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze, con sentenza n. 718/2024 pubblicata il 09/07/2024, l’accertamento del diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza. Il titolo era passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria.

Notificata la sentenza alla sede reale dell’amministrazione debitrice e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito, nonostante la notificazione presso l’Avvocatura distrettuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione della sentenza della cui ottemperanza si tratta. L’amministrazione, pur ritualmente evocata, è rimasta inadempiente e non ha dimostrato di aver messo a disposizione della ricorrente il beneficio riconosciuto nel giudicato.

Su questa premessa il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale.

Quanto alla domanda sugli interessi, essa non può essere accolta, perché tali accessori non erano previsti nella sentenza posta a base dell’ottemperanza: il giudice dell’esecuzione non può estendere il titolo oltre il suo contenuto.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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