Ius sepulchri e cessione autorizzata di loculo a estranei: illegittimità (TAR Lombardia n. 397 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto d’uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato al concessionario e ai suoi familiari, salva la sola ipotesi di convivenza o di particolari benemerenze, e si esercita fino alla capienza del sepolcro. La cessione del diritto al sepolcro, quale voltura di concessione demaniale, richiede l’autorizzazione del Comune concedente, che non può avallare il trasferimento di un diritto di cui il cedente non disponeva. L’amministrazione non può pertanto integrare il titolo concessorio originario estendendolo a soggetti estranei, né alterarne il contenuto in danno degli altri familiari. La permanenza della titolarità dello ius sepulchri in capo agli altri aventi diritto prevale sulla cessione non consentita, con conseguente annullamento della delibera autorizzativa per la parte illegittima.

Il Fatto

Con atto di concessione del 28 novembre 1997 il Comune assegnava l’uso di quindici loculi per novantanove anni, da adibire a tomba di famiglia, a due rami familiari. Il titolo concessorio stabiliva che il diritto d’uso non potesse essere ceduto a persone diverse dagli indicati concessionari.

Un congiunto, privo di legame con entrambi i rami originari, nel 2017 era stato tumulato nella tomba e nel 2022 vi era stata tumulata la moglie. Le ricorrenti, figlie dell’originario concessionario, chiedevano al Comune la verifica del rispetto dell’atto; appresa l’esistenza di una delibera di Giunta che aveva preso atto della rinuncia e concesso due loculi a soggetti estranei, la impugnavano davanti al TAR, deducendo la violazione della normativa di polizia mortuaria e del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la tempestività del ricorso. La delibera impugnata, pur risalente, non è atto generale ma provvedimento a efficacia individuale, incidendo su situazioni giuridiche di controinteressati individuabili. Chi eccepisce la tardività deve dimostrare in modo rigoroso l’anteriore conoscenza dell’atto da parte del ricorrente; non essendovi prova, il termine dell’art. 29 c.p.a. decorre dalla trasmissione dell’atto alle ricorrenti.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la natura dei cimiteri come beni comunali e la costituzione delle cappelle private come oggetto di concessione amministrativa, non di mera cessione. Il R.D. n. 1880 del 1942 e il d.P.R. n. 803 del 1975 avevano già introdotto un divieto parziale di cessione, confermato dal vigente art. 93 d.P.R. n. 285 del 1990, che riserva il diritto d’uso delle sepolture private al concessionario e ai familiari.

Quanto al primo loculo, quello della tumulazione del 2017, il Collegio rileva l’acquiescenza delle ricorrenti: consapevoli da tempo dell’occupazione, non avevano contestato il fatto, potendo ritenere che il congiunto avesse diritto a un loculo. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse, limitatamente a quella parte.

Diversa è la posizione del secondo loculo. Le ricorrenti hanno reagito prontamente alla seconda tumulazione e alla delibera autorizzativa. La salma tumulata nel 2022 non risponde ad alcuno dei requisiti dell’art. 93 d.P.R. n. 285 del 1990: non è convivente né titolare di particolari benemerenze. Inoltre il cedente, unico componente del proprio nucleo familiare, avrebbe avuto diritto a un solo loculo: non poteva cedere più di quanto gli spettava in termini di ius sepulchri.

Ne consegue che l’amministrazione non avrebbe potuto autorizzare il trasferimento di un diritto di cui il cedente non disponeva, né alterare il contenuto della concessione in danno degli altri familiari. Per questa parte il ricorso è accolto e la delibera annullata, con compensazione delle spese in ragione della parziale inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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