Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse da rinuncia non formalmente perfezionata (TAR Basilicata n. 68 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, ove non sottoscritta dalla parte né assistita da procura speciale rilasciata a tali fini, non perfeziona la fattispecie estintiva del giudizio ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. Tuttavia, il giudice può desumere da tale dichiarazione, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm., con possibile compensazione delle spese di lite in ragione della natura degli interessi e dell’andamento del giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di un contratto di appalto con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, aveva presentato un’istanza di revisione del prezzo ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 50/2016. L’istanza, reiterata in data successiva, era stata rigettata dall’amministrazione con due distinti provvedimenti, avverso i quali la società aveva proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.

Nel corso del giudizio, il difensore della società ricorrente depositava una dichiarazione con la quale manifestava la volontà della parte di rinunciare al ricorso. Su tale dichiarazione si è incentrata la decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’estinzione del giudizio per rinuncia. Ha rilevato che la fattispecie estintiva non si era perfezionata, in quanto la dichiarazione di rinuncia non risultava sottoscritta dalla parte ricorrente e non vi era evidenza in atti dell’esistenza di una procura speciale specificamente rilasciata a tali fini al difensore.

Il Collegio ha tuttavia valorizzato il disposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il quale consente al giudice di desumere dalla dichiarazione di rinuncia, ancorché non perfezionata, la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. Tale carenza di interesse, espressiva di una valutazione oggettiva sulla persistente utilità della pronuncia, integra una delle cause di improcedibilità del ricorso previste dall’art. 35, comma 1, cod. proc. amm.

Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prescindendo da ogni valutazione nel merito delle censure proposte avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di revisione prezzi. In ragione della natura degli interessi coinvolti e del complessivo andamento del giudizio, ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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