Controinteressato non individuato, demolizione e silenzio assenso sul permesso (Cons. Stato n. 1178 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento il controinteressato è parte necessaria solo se formalmente individuato nell’atto impugnato; chi sia titolare di una posizione sostanziale oppositiva ma non menzionato nel provvedimento non è destinatario dell’onere di notificazione del ricorso, restando salvi l’intervento e l’opposizione di terzo. La scadenza del termine per ottemperare all’ordinanza di demolizione e il conseguente effetto acquisitivo al patrimonio comunale non fanno venir meno l’interesse ad impugnare, poiché l’annullamento giurisdizionale impedisce il consolidarsi dell’acquisizione e travolge in via derivata l’atto acquisitivo. Il silenzio assenso di cui all’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 si forma anche sulle istanze di permesso di costruire presentate ai sensi della legge regionale sul recupero abitativo, qualificate come ristrutturazione edilizia, non essendo invocabile in via analogica l’esclusione prevista per i permessi derogatori del Piano casa. L’atto di ritiro del parere paesaggistico fondato sui medesimi presupposti dell’ordinanza di demolizione ne segue la sorte caducatoria. La riunione dei ricorsi connessi non è mai obbligatoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, una pluralità di atti adottati dal Comune in materia edilizia e paesaggistica: le note che dichiaravano priva di titolo abilitativo una pratica edilizia, il ritiro del parere della Commissione locale per il paesaggio, l’ordinanza di demolizione di opere eseguite in difformità dai permessi, la sospensione di una SCIA e l’accertamento del consolidamento della stessa. Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, ha respinto il ricorso principale, accolto i motivi aggiunti annullando l’ordinanza di demolizione per difetto di istruttoria e di motivazione, dichiarato formato il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire e riconosciuto il perfezionamento degli effetti della SCIA.
Il proprietario confinante ha proposto appello principale, articolando quattro motivi, e ha resistito con appello incidentale condizionato il ricorrente vittorioso in primo grado. Il Comune e il Ministero della Cultura si sono costituiti. La questione centrale riguarda l’ampiezza dell’onere di notificazione del ricorso e la tenuta delle statuizioni favorevoli al privato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello, disponendone lo stralcio. Dichiara poi inammissibili le censure alla sentenza formulate dal Comune con memoria conclusionale, anziché con appello incidentale. L’appello principale è dichiarato infondato secondo il criterio della ragione più liquida, che consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellato.
Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato esclude che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, conseguente all’inottemperanza, precluda l’impugnazione. L’effetto acquisitivo è strumentale alla demolizione e non ha finalità espropriativa: l’eventuale annullamento dell’ordine osta al consolidarsi dell’acquisizione e rende invalido l’atto adottato nelle more. Il privato conserva quindi integro l’interesse ad impugnare.
Il secondo motivo concerne l’omessa notifica del ricorso al confinante in qualità di controinteressato. Richiamando l’art. 41, comma 2, c.p.a. e i precedenti Cons. Stato, sez. II, n. 10589 del 6 dicembre 2023 e sez. II, n. 8618 del 5 novembre 2025, il Collegio ribadisce che le parti necessarie si individuano alla stregua dell’atto impugnato. L’appellante è controinteressato sostanziale, ma nessuno degli atti impugnati lo menziona: la sua posizione resta tutelata da intervento e opposizione di terzo. Il richiamo alla sez. VI n. 8732 del 10 novembre 2025 conferma che nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati.
Il terzo motivo investe la mancata riunione dei ricorsi e l’accoglimento dell’impugnativa avverso l’ordinanza n. 6/2020. La riunione non è obbligatoria e non condiziona l’esito dei singoli giudizi (sez. II n. 8819 del 2023, sez. II n. 7614 del 2024). Il difetto istruttorio è confermato: il Comune non ha valutato il rinvenimento della falda a quota diversa, la natura unitaria dell’intervento in corso di realizzazione e gli elaborati originari recanti un dislivello di +30 cm. L’annullamento non pregiudica il riesercizio del potere repressivo, purché emendato dai vizi rilevati.
Il quarto motivo è respinto: il ritiro del parere paesaggistico si fonda sugli stessi presupposti dell’ordinanza e ne subisce la caducazione. Il silenzio assenso si è perfezionato, non essendo necessaria la conferenza di servizi dopo il parere favorevole della Commissione e non essendo applicabile in via analogica l’esclusione elaborata per i permessi del Piano casa (Cons. Stato, sez. IV, n. 3002 del 9 aprile 2025). Inammissibili sono infine i motivi esposti per relationem, in violazione dell’onere di specificità ex art. 101 c.p.a. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.