Ottemperanza esaurita dal provvedimento regionale di riesame non impugnato (TAR Calabria n. 1178 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è improponibile quando l’amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza attraverso un provvedimento di riesame che, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, abbia nuovamente valutato la fattispecie in conformità al contenuto precettivo del giudicato. Il provvedimento di riesame che non violi né eluda il giudicato, ritualmente impugnato con l’azione di annullamento e divenuto definitivo per l’estinzione del giudizio, consolida l’esecuzione e preclude ogni ulteriore azione di ottemperanza. In tale sede il giudice non può esaminare la legittimità del provvedimento regionale, intesa quale conformità al quadro normativo richiamato dalla sentenza, essendosi ormai esaurita l’impugnazione proposta avverso di esso.

Il Fatto

Con sentenza del 12 giugno 2013, n. 651, il TAR Calabria ha riconosciuto che la Regione Calabria è tenuta ad esercitare i propri poteri-doveri, legislativamente previsti, ai fini del corretto funzionamento dell’Ente Fiera di Cosenza, secondo la propria discrezionalità amministrativa, in coerenza con l’art. 97 Cost.; ha quindi annullato la nota regionale che negava l’obbligo di un provvedimento formale, facendo obbligo di riesaminare la fattispecie.

Oggi la curatela fallimentare dell’Ente agisce in ottemperanza perché sia accertato l’obbligo della Regione di provvedere al pagamento delle somme ritenute dovute, quantificate in € 939.496,00. La Regione si è costituita chiedendo il rigetto, deducendo di aver ottemperato attraverso il decreto dirigenziale del 20 novembre 2013, n. 15676, ormai consolidatosi, e rilevando l’intervenuta prescrizione dell’azione e la preclusione derivante dal giudicato formatosi nella pregressa vicenda processuale. La ricorrente auspica una pronuncia modellata sulla sentenza n. 1511 del 2016, emessa in un separato giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua il contenuto precettivo della sentenza da ottemperare nell’obbligo, per la Regione, di riesaminare la fattispecie secondo la propria discrezionalità amministrativa. Verifica quindi se il decreto dirigenziale n. 15676 del 2013 costituisca l’atto con cui tale obbligo è stato adempiuto.

La risposta è positiva. Nel decreto si richiama espressamente la sentenza n. 651 del 2013 e si afferma di dover riesaminare, nell’esercizio della discrezionalità, la fattispecie relativa alla possibilità di erogare il contributo previsto dall’art. 44 l.r. n. 47/2011. Ritenuta non soddisfatta la condizione della compartecipazione alle spese da parte dei soci fondatori, la Regione ha escluso l’erogazione.

Secondo il Collegio, il provvedimento costituisce expressis verbis l’atto esecutivo della pronuncia e non viola né elude il giudicato: l’amministrazione ha nuovamente valutato, in via discrezionale, la questione dell’erogabilità del contributo. La valutazione regionale si colloca esattamente nello spazio che la sentenza aveva riservato all’amministrazione.

Decisivo è poi il profilo processuale. Il decreto è stato ritualmente impugnato con l’azione di annullamento dall’Ente e dai suoi dipendenti, ma il giudizio si è estinto ex latere dell’Ente ed è stato dichiarato inammissibile quanto alla posizione dei dipendenti. Il provvedimento si è dunque consolidato.

Da ciò deriva l’esito. Non vi è ulteriore spazio per chiedere l’ottemperanza, avendo l’amministrazione provveduto. Né è lecito in questa sede esaminare la legittimità del provvedimento regionale, intesa quale conformità al quadro normativo cui la sentenza n. 651 aveva fatto riferimento, essendosi estinta l’impugnazione già proposta avverso di esso. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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