Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 552 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il beneficio economico annuo di euro 500,00 per la Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudice ordinario, integra un obbligo di ottemperanza del Ministero. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato, nomina ove occorra il commissario ad acta e applica la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e, se affidato a un dirigente della stessa amministrazione, è privo di compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a erogare in favore della ricorrente l’importo complessivo di euro 1.500,00 mediante l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale. Poiché l’amministrazione non aveva provveduto, la parte ha promosso il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Sotto il primo profilo, risulta il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, attestato agli atti del giudizio. Sotto il secondo, è maturato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.
Il ricorso è dunque accolto e viene impartito all’amministrazione intimata l’ordine di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. Il Collegio esclude il compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa.
Il Collegio dispone inoltre, a carico dell’amministrazione e a valere sulla sorte capitale azionata, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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