Quando le opinioni di un parlamentare in TV sono insindacabili (Corte cost. n. 19/2026)
La Corte costituzionale ha deciso che spettava al Senato della Repubblica dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese in televisione da un suo componente, per le quali era stato aperto un processo penale per diffamazione. La norma applicata è l’articolo 68, primo comma, della Costituzione, secondo cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.
Il caso. Davanti al Tribunale di Potenza pende un processo per diffamazione aggravata a carico di un senatore. Le frasi contestate erano state pronunciate in una trasmissione televisiva del 29 maggio 2022 e riguardavano un magistrato che era stato nominato capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP). Il senatore criticava la gestione delle carceri durante la pandemia, definiva un fallimento un’indagine che quel magistrato aveva coordinato come pubblico ministero e presentava la successiva nomina al vertice del DAP come un premio. Il 7 maggio 2024 il Senato ha deliberato che quelle parole erano coperte dall’articolo 68.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che il Senato avesse invaso la sfera dei poteri del giudice. Secondo il Tribunale mancava il collegamento tra le dichiarazioni televisive e l’attività parlamentare, perché quel collegamento esisterebbe solo in caso di sostanziale identità di contenuto con un atto compiuto in Parlamento. Valutare se le frasi fossero penalmente illecite, o se rientrassero nel diritto di cronaca e di critica, spetterebbe al giudice penale.
Il criterio applicato dalla Corte. Per stabilire se le opinioni espresse fuori dal Parlamento rientrino nella funzione parlamentare la Corte usa un criterio funzionale. Gli indici principali sono due: la sostanziale corrispondenza con opinioni già espresse in un atto parlamentare tipico e il legame temporale tra i due momenti. Non serve una coincidenza testuale, ma non basta il richiamo a un contesto genericamente politico. Sono indici, precisa la Corte, non elementi costitutivi fissati dalla Costituzione o dalla legge: la garanzia protegge il nucleo del mandato parlamentare.
Nel caso concreto l’atto parlamentare di riferimento era la dichiarazione di voto resa dal senatore in aula il 20 maggio 2020, durante il voto su due mozioni di sfiducia individuale nei confronti dell’allora Ministro della giustizia. La presentazione di mozioni e le dichiarazioni di voto sono attività tipiche della funzione parlamentare: la sfiducia individuale è uno strumento particolarmente incisivo del controllo sul singolo ministro.
La decisione. Il legame temporale non era contestato dal ricorso. Sul contenuto, la Corte ha diviso le dichiarazioni in due gruppi. Quelle sulla gestione delle carceri e sulle scarcerazioni durante la pandemia corrispondono in modo sostanziale a quanto detto in aula, al di là del linguaggio diverso usato in televisione. Quelle sull’indagine giudiziaria e sulla nomina come premio non trovano riscontro nella dichiarazione di voto. Qui la Corte ha confermato il proprio orientamento più recente: la mancanza di riscontro in un atto interno non esclude da sola l’esercizio della funzione parlamentare, quando esiste comunque un nesso evidente e qualificato. In questo caso i riferimenti all’indagine servivano a sostenere la critica alla scelta di quella nomina, cioè la stessa critica già rivolta al Ministro in aula.
Il limite che resta. La Corte ricorda che alcune dichiarazioni restano fuori dall’articolo 68, primo comma: insulti, minacce, meri comportamenti materiali, l’attribuzione a una persona di un fatto che costituisce reato e le affermazioni consapevolmente false lesive della reputazione altrui. Secondo la Corte la frase sulla nomina come premio non supera questo limite, perché va letta insieme alle altre e resta critica di una scelta di governo.
Cosa cambia in pratica. Il ricorso del Tribunale è stato respinto: la delibera del Senato resta valida e quelle dichiarazioni non possono essere giudicate dal giudice penale. Chi si ritiene offeso da parole di questo tipo non ottiene quindi una pronuncia sul merito. La Corte non ha stabilito se le frasi fossero vere o diffamatorie: ha solo tracciato il confine tra la prerogativa parlamentare e il potere del giudice.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/19