Daspo antirissa provinciale: serve la convalida del giudice (Corte cost. n. 20/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il cosiddetto DASPO antirissa nella forma provinciale, cioè il divieto di accedere a tutti i pubblici esercizi e i locali di pubblico trattenimento di un’intera provincia. La norma è l’articolo 13-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito nella legge n. 48 del 2017: è illegittimo nella parte in cui non prevede la convalida del provvedimento del questore da parte dell’autorità giudiziaria. Resta invece valida la forma ordinaria della misura, quella limitata a locali specificamente individuati.
Il caso. Il Tribunale di Firenze doveva giudicare una persona accusata di aver violato un divieto di accesso disposto dal questore. Il provvedimento, notificato nel settembre 2022, era fondato su due denunce e su una condanna di primo grado e vietava per due anni l’ingresso ai locali di una certa area. Il giudice lo ha ritenuto conforme alla legge, ma ha dubitato che la legge fosse conforme alla Costituzione.
Il dubbio. La Costituzione tratta in modo diverso due libertà. L’articolo 13 protegge la libertà personale e pretende che la restrizione sia decisa da un giudice, o da lui convalidata entro quarantotto ore se l’ha disposta la polizia. L’articolo 16 protegge la libertà di circolazione e richiede soltanto una legge. Il DASPO antirissa lo decide il questore, senza passaggio davanti a un giudice. Secondo il Tribunale di Firenze questo non basta, almeno quando la misura si aggiunge ad altre già in corso verso la stessa persona.
Il criterio della Corte. Un divieto che non comporta l’uso della forza fisica può comunque ricadere sotto l’articolo 13 quando isola la persona dal resto della collettività e le impone un sacrificio quantitativamente rilevante. Non conta come la misura viene applicata nel singolo caso, ma quanto può comprimere la vita del destinatario secondo la legge. Gli elementi da pesare sono la durata, i presupposti, la pena prevista in caso di violazione, l’ampiezza del territorio, il peso dei luoghi vietati nella vita quotidiana e la possibilità di sapere con precisione quali luoghi sono preclusi.
La misura ordinaria resta legittima. Il comma 1 vieta l’accesso a esercizi individuati uno per uno, collegati ai fatti contestati o alle persone frequentate. Chi lo subisce può frequentare gli altri locali, fare la spesa e costruire nuove relazioni. Il sacrificio, osserva la Corte, non tocca la libertà personale: su questo punto la questione è stata respinta.
La misura provinciale no. Il comma 1-bis, introdotto nel 2020 e irrigidito nel 2023, permette di vietare l’accesso a tutti i locali della provincia, cioè quasi sempre quella dove la persona vive. La Corte parla di una cortina di isolamento che colpisce nei rapporti sociali più vicini. I luoghi vietati non sono indicati uno per uno, quindi l’interessato può faticare a capire dove non può andare. La durata va da uno a tre anni e chi viola il divieto rischia fino a tre anni di reclusione, pena che può restare fuori dalla sospensione condizionale. Messi insieme, questi elementi superano la soglia oltre la quale serve il controllo del giudice.
La soluzione adottata. La Corte non ha accolto l’idea del giudice fiorentino di far scattare la garanzia solo in presenza di altre misure di prevenzione: sarebbe irragionevole, perché lo stesso provvedimento cambierebbe regime a seconda dell’ordine cronologico. Ha invece esteso al DASPO provinciale il meccanismo già previsto per il DASPO sportivo con obbligo di firma: il questore trasmette subito l’atto al pubblico ministero, che entro quarantotto ore può chiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari; il giudice ha altre quarantotto ore per decidere, altrimenti la misura perde efficacia. Il giudice verifica anche la proporzionalità e può modificare le prescrizioni.
Cosa cambia in pratica. Il questore può ancora adottare il divieto esteso all’intera provincia, ma il provvedimento va trasmesso all’autorità giudiziaria e senza convalida nei termini perde efficacia. Chi lo riceve ottiene così un controllo automatico del giudice. Per il divieto limitato a locali individuati non cambia nulla.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/20