Chi può intervenire nel conflitto sull’insindacabilità (Corte cost. ord. n. 99/2026)
Con l’ordinanza n. 99 del 2026 la Corte costituzionale ha ammesso la partecipazione di un privato a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il merito non è stato deciso: resta ancora da stabilire se le parole di un allora deputato fossero coperte dall’insindacabilità prevista dall’articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Il caso. All’origine c’è una causa civile di risarcimento del danno, decisa in primo grado dal Tribunale di Macerata con sentenza del 6 aprile 2021 e ora pendente in appello davanti alla Corte d’appello di Ancona. In quel processo la persona convenuta aveva chiesto a sua volta un risarcimento, con domanda riconvenzionale, per un post pubblicato su Facebook il 6 maggio 2019 da chi allora sedeva alla Camera. L’8 maggio 2024 la Camera dei deputati ha deliberato che quelle dichiarazioni erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e quindi insindacabili.
Il conflitto. La Corte d’appello di Ancona non ha accettato quella delibera e, con ordinanza depositata il 26 marzo 2025, ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati. È il rimedio con cui un giudice contesta l’atto parlamentare che gli impedisce di giudicare. La Corte costituzionale ha già dichiarato ammissibile il conflitto con ordinanza pubblicata il 4 febbraio 2026.
La questione decisa. La parte del processo civile che aveva chiesto il risarcimento per quel post ha domandato di intervenire anche davanti alla Corte costituzionale. Nei conflitti tra poteri dello Stato, di regola, stanno in giudizio solo i poteri in contrasto. La Corte ha però ricordato il proprio orientamento: il terzo è ammesso quando l’oggetto del conflitto coinvolge in modo immediato e diretto le sue situazioni soggettive, e questo accade quando il terzo è parte di un giudizio i cui esiti la pronuncia della Corte è in grado di condizionare. È esattamente la posizione di chi ha proposto la domanda riconvenzionale rimasta bloccata dalla delibera. L’atto di intervento, depositato il 23 febbraio 2026, è stato inoltre ritenuto tempestivo, perché presentato entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di ammissibilità.
Che cosa succede adesso. Il giudizio prosegue. La Corte dovrà ancora decidere se la delibera della Camera abbia leso le attribuzioni del giudice civile, e da quella decisione dipenderà la possibilità per la Corte d’appello di valutare nel merito le dichiarazioni contestate. Nel frattempo il privato ammesso potrà svolgere le proprie difese davanti alla Corte. Il punto pratico è questo: chi si trova coinvolto in una causa civile fermata da una dichiarazione di insindacabilità non è un semplice spettatore del conflitto, ma può parteciparvi, purché depositi l’atto di intervento nei termini.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/99