Concessioni idroelettriche a Trento: processo estinto (Corte cost. ord. n. 18/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Non ha quindi deciso se la legge provinciale contestata fosse conforme alla Costituzione: il giudizio si è chiuso per una ragione processuale, prima di ogni valutazione sul merito.
Il giudizio. Si trattava di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, cioè promosso direttamente dallo Stato contro la legge di un’altra istituzione. Nel febbraio 2023 il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’articolo 1 della legge della Provincia di Trento 7 dicembre 2022, n. 16, sul piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico. Quella legge permetteva ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche di presentare, prima della scadenza della concessione, un piano industriale di efficientamento da far approvare alla Provincia, a fronte del versamento di un canone aggiuntivo. Per la durata del piano erano sospese le procedure di assegnazione delle concessioni.
La censura del Governo. Secondo il ricorso, quella sospensione dava ai concessionari in carica il vantaggio di proseguire in una situazione di sostanziale proroga. Il Governo lamentava la violazione dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, e dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999. La Provincia autonoma di Trento si era costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e difendendo la propria competenza legislativa.
Perché il processo si è chiuso. Negli anni successivi le parti hanno chiesto più volte un rinvio, perché la Provincia intendeva prima modificare e poi abrogare la legge, che nel frattempo non era stata applicata. Il 20 ottobre 2025 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato la rinuncia al ricorso, dopo l’abrogazione delle disposizioni impugnate. Il 5 novembre 2025 la Provincia autonoma di Trento ha accettato la rinuncia. La Corte ha allora applicato l’articolo 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, estingue il processo.
Che cosa resta. Da questa ordinanza non esce alcun principio sulle concessioni idroelettriche né sui rapporti tra Stato e Province autonome. Il dubbio di costituzionalità non è stato risolto: è venuto meno insieme alla legge che lo aveva fatto nascere. Se in futuro venisse approvata una norma di contenuto simile, la questione potrebbe essere riproposta e la Corte dovrebbe deciderla in quella sede.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/18