Liberazione anticipata e lavoro di pubblica utilità: chi decide (Corte cost. n. 114/2026)
Con la sentenza n. 114 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sugli articoli 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’ordinamento penitenziario. Resta quindi il magistrato di sorveglianza il giudice che decide sulla liberazione anticipata anche quando la pena è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
Di cosa si parla. La liberazione anticipata è una riduzione di pena che spetta al condannato il quale abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione (articolo 54 dell’ordinamento penitenziario). Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è invece una pena non detentiva, introdotta per le condanne fino a tre anni: si esegue interamente fuori dal carcere ed è orientata alla rieducazione e al reinserimento sociale.
Il caso. Una persona era stata condannata a due anni e dieci mesi di reclusione, con pena sostituita dal lavoro di pubblica utilità. Il condannato ha chiesto la liberazione anticipata al Magistrato di sorveglianza di Napoli. Quel giudice non contestava di essere competente, ma dubitava che fosse legittima la norma che gli attribuiva quella competenza, e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Il problema segnalato era una divisione dei compiti considerata poco lineare. Sul lavoro di pubblica utilità vigila il giudice dell’esecuzione, che decide sulla modifica delle modalità di svolgimento e sulla revoca della pena e tiene i rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna. Il magistrato di sorveglianza, invece, entrerebbe in scena solo nel momento premiale, cioè quando si tratta di concedere lo sconto di pena. Da qui i due dubbi: violazione dell’articolo 3 della Costituzione, per irragionevolezza della scelta; violazione dell’articolo 27, terzo comma, perché una decisione presa da chi non ha seguito l’esecuzione rischierebbe di essere solo formale e di danneggiare il percorso rieducativo.
La risposta della Corte sulla ragionevolezza. Le regole che distribuiscono la competenza tra gli organi giudiziari rientrano nell’ampia discrezionalità del legislatore. Possono essere dichiarate illegittime solo se manifestamente irragionevoli. Qui non è così. Il lavoro di pubblica utilità è una pena che si svolge tutta fuori dal carcere: proprio per questo è coerente che le vicende della sua esecuzione, modifica e revoca comprese, restino al giudice dell’esecuzione. Il magistrato di sorveglianza, dal canto suo, ha una competenza funzionale generale sulla liberazione anticipata: assegnargli anche questi casi mantiene la coerenza del sistema.
La risposta sulla funzione rieducativa. La Corte ha ricordato che la liberazione anticipata è un istituto centrale per la finalità rieducativa della pena. Il suo fulcro è la valutazione autonoma del magistrato di sorveglianza, che verifica i presupposti in autonomia e può basarsi anche su elementi ulteriori rispetto alle relazioni periodiche. Il dialogo con gli altri uffici resta sullo sfondo: il suo carattere più o meno formale non basta a rendere incostituzionale la norma. La riduzione di pena, ha aggiunto la Corte richiamando le proprie decisioni precedenti, non è un atto di clemenza né un automatismo, ma un premio allo sforzo del condannato, e su quello sforzo è chiamato a vigilare per legge il magistrato di sorveglianza.
Cosa cambia in pratica. Nulla, rispetto all’assetto già applicato dalla giurisprudenza. Chi sta scontando il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può chiedere la liberazione anticipata, e la domanda va presentata al magistrato di sorveglianza. Per tutto ciò che riguarda invece lo svolgimento della pena, cioè la modifica delle modalità e la revoca, l’interlocutore resta il giudice dell’esecuzione. Va tenuto presente il senso della decisione: la Corte non ha affermato che questa ripartizione sia la soluzione migliore, ma solo che non contrasta con la Costituzione. Concentrare tutte le competenze su un unico giudice resta una scelta possibile, ma spetta al legislatore, non alla Corte.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/114