Esdebitazione e creditori non insinuati: atti restituiti (Corte cost. ord. n. 104/2026)
Con l’ordinanza n. 104 del 2026 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai due tribunali che avevano sollevato la questione. Il merito non è stato deciso: sulla legittimità della norma contestata non c’è ancora alcuna risposta.
Dove nasce la questione. Le ordinanze arrivano dal Tribunale di Verona e dal Tribunale di Milano. In entrambi i casi si trattava di un giudizio di esdebitazione aperto al termine di una procedura di liquidazione controllata. La norma discussa è l’articolo 278, comma 2, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cioè il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Quella disposizione stabilisce che, verso i creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. I due giudici hanno dubitato della compatibilità di questa regola con gli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza; il Tribunale di Verona ha richiamato anche l’articolo 11.
Perché la Corte si è fermata. È mancato un adempimento processuale. L’articolo 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 impone di notificare l’ordinanza con cui il giudice solleva la questione a tutte le parti del giudizio da cui essa nasce, che si siano costituite o no. Nel giudizio di esdebitazione i creditori ammessi al passivo sono parti. Nei due procedimenti, però, le ordinanze sono state notificate soltanto alla parte debitrice, al liquidatore, alle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri. Nessun creditore è stato raggiunto dalla notifica.
Che cosa accade adesso. Gli atti tornano ai giudici di Verona e di Milano. Le cancellerie devono notificare le ordinanze ai creditori ammessi al passivo delle rispettive procedure e, in più, a Verona agli altri creditori cui era stata comunicata la relazione del liquidatore sull’esdebitazione, a Milano agli altri creditori cui era stata comunicata l’istanza di esdebitazione. Fatta la notifica, i fascicoli tornano alla Corte e le ordinanze saranno di nuovo pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Che cosa resta aperto. La questione non è chiusa e non è stata respinta: è solo tornata indietro per un difetto di contraddittorio. Nel frattempo l’articolo 278, comma 2, resta come è. Per chi affronta una liquidazione controllata c’è un dato pratico da tenere presente: i creditori coinvolti nella procedura sono parti anche del giudizio di esdebitazione, e devono poter partecipare al giudizio davanti alla Corte costituzionale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/104