Intercettazioni di un senatore: il conflitto è ammissibile (Corte cost. ord. n. 107/2026)
La decisione. Con l’ordinanza n. 107 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Non ha stabilito chi ha ragione: ha solo verificato che il conflitto può essere portato davanti a lei ed esaminato. Il merito della vicenda non è stato deciso.
Il caso. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma sta trattando un procedimento penale per corruzione (articoli 318 e 321 del codice penale) a carico di un senatore, all’epoca dei fatti anche sottosegretario di Stato. Tra gli atti c’è una captazione ambientale del settembre 2018, trasmessa da un’altra procura, relativa a contatti tra il parlamentare e un imprenditore. Per utilizzare quelle conversazioni nel processo serve l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Il Senato della Repubblica, con deliberazione del 21 maggio 2025, l’ha negata.
Il conflitto. Le norme in gioco sono l’articolo 68, terzo comma, della Costituzione e l’articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Secondo il giudice, il Senato avrebbe deciso guardando alla “fortuità e occasionalità” della captazione invece che alla sua necessità come prova, allontanandosi dai criteri indicati dalla stessa Corte nella sentenza n. 117 del 2024. Da qui la denuncia: il diniego avrebbe menomato l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Perché il ricorso è ammissibile. In questa fase la Corte controlla solo due cose. Il requisito soggettivo: chi propone il conflitto e chi lo subisce devono essere poteri dello Stato legittimati. Il giudice dell’udienza preliminare, come organo giurisdizionale, può dichiarare la volontà del potere giudiziario; il Senato è l’organo competente sull’applicazione delle prerogative parlamentari. Il requisito oggettivo: il ricorso deve lamentare la lesione di un’attribuzione di rango costituzionale, e qui viene denunciata proprio la menomazione della funzione giurisdizionale derivante dall’esercizio ritenuto illegittimo del potere previsto dall’articolo 68, terzo comma. Entrambi i requisiti sono stati riconosciuti. La Corte precisa però che resta “impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità”: il giudizio può quindi essere ancora rivalutato più avanti.
Che cosa succede adesso. L’ordinanza viene comunicata subito al giudice che ha sollevato il conflitto. Il ricorso e l’ordinanza devono poi essere notificati al Senato, a cura del ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione, e depositati con la prova della notifica entro altri trenta giorni. Solo dopo questi passaggi il Senato potrà partecipare al giudizio e la Corte potrà decidere se il diniego di autorizzazione era legittimo. Fino ad allora la deliberazione del Senato resta in vigore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/107