TSO: chi può intervenire nel giudizio costituzionale (Corte cost. ord. n. 112/2026)
Con l’ordinanza n. 112 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di quattro persone che non erano parti del processo da cui nasce la questione. Il merito non è stato deciso: sul diritto di difesa nel trattamento sanitario obbligatorio l’ordinanza non contiene alcuna decisione.
Il giudizio. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza del 29 dicembre 2025 e riguarda l’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in riferimento all’articolo 24 della Costituzione. Secondo il giudice quella norma non prevede che, subito dopo l’ordinanza di convalida del Sindaco, il paziente sia avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; non prevede che l’ordinanza sindacale sia comunicata anche al difensore; non prevede che l’audizione del paziente avvenga in presenza del difensore nominato; non prevede che al difensore sia comunicato il decreto di convalida del giudice tutelare.
Chi ha chiesto di intervenire. Quattro persone hanno depositato un atto di intervento il 21 marzo 2026. Hanno riferito di essere parti di altri giudizi, pendenti davanti alla Corte d’appello di Firenze, alla Corte d’appello di Milano e al Tribunale ordinario di Roma, nei quali hanno impugnato i provvedimenti che avevano disposto nei loro confronti un trattamento sanitario obbligatorio. Sostenevano di avere un interesse diretto all’accoglimento della questione, perché anche nei loro casi si applica lo stesso articolo e la mancanza di un difensore avrebbe impedito di sollevare eccezioni davanti al giudice tutelare.
Perché la Corte ha detto no. Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono partecipare le parti del processo di provenienza, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, per le leggi regionali, al Presidente della Giunta regionale. Un soggetto estraneo è ammesso solo se ha un interesse qualificato, che riguarda in modo diretto e immediato il rapporto discusso in quel processo, e non se è toccato dalla norma al pari di chiunque altro. Non basta quindi essere parte di un giudizio analogo, in cui si applica la stessa norma e sul quale la decisione della Corte può influire. Sui requisiti di ammissibilità la Corte ha applicato le regole in vigore alla data del deposito dell’atto, anteriore all’entrata in vigore delle modifiche alle Norme integrative dell’8 maggio 2026.
Che cosa resta. L’ordinanza chiude solo la posizione di chi voleva intervenire. La questione sull’articolo 35 sollevata dal Tribunale di Firenze non è stata esaminata e attende ancora una decisione. Chi ha già un proprio giudizio in corso sul trattamento sanitario obbligatorio deve far valere le proprie ragioni in quella sede, davanti al giudice che se ne occupa.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/112