Il debito tributario sorto prima dell’accordo di ristrutturazione è coperto dall’esdebitazione anche se accertato dopo (Cass. civ. Sez. 5 n. 7821 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex legge n. 3 del 2012, l’obbligazione tributaria sorge nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, mentre l’avviso di accertamento ha natura dichiarativa e non costitutiva. Ne consegue che il credito d’imposta relativo a periodi d’imposta anteriori al deposito della proposta è un credito anteriore, vincolato all’accordo omologato ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge n. 3 del 2012, e resta soggetto a esdebitazione anche se l’accertamento interviene successivamente. L’esclusione prevista dall’art. 14-terdecies, comma 3, legge n. 3 del 2012 opera solo quando l’accertamento successivo dipenda dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, non già quando l’ente impositore sia rimasto inerte all’epoca dell’accordo.
Il Fatto
La contribuente presentava una proposta di accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex legge n. 3 del 2012, includendo tra i crediti chirografari un importo dovuto al Comune per IMU, che non si opponeva al piano. Dopo l’omologa, l’ente notificava un avviso di accertamento per la medesima annualità, e la contribuente impugnava l’atto sostenendo la decadenza del Comune per non aver contestato il credito in sede di accordo.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sul gravame del Comune, lo rigettava ritenendo il debito sorto solo con l’emanazione dell’avviso di accertamento e quindi non coperto dall’accordo. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l’obbligazione tributaria sorge in astratto nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, mentre l’accertamento ha funzione meramente dichiarativa e non costitutiva del credito. Richiamando i precedenti per cui l’avviso di accertamento interviene in un momento successivo alla nascita del debito, la Corte ha precisato che nel caso dell’IMU il debito sorge per il possesso dell’immobile dal 1° gennaio dell’anno di riferimento: l’avviso impugnato non ha quindi fatto sorgere l’imposta, ma ha accertato un debito già esistente e ricompreso nell’accordo a cui il Comune non si era opposto.
Sotto un distinto profilo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata contrasta con il quadro normativo: l’art. 12, comma 3, legge n. 3 del 2012 rende l’accordo omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori, con effetto liberatorio. L’art. 14-terdecies, comma 3, che esclude l’esdebitazione per i debiti fiscali accertati successivamente, si riferisce esclusivamente ai crediti la cui conoscenza sopravvenga in ragione di nuovi elementi: nella specie, l’accertamento non si basava su fatti nuovi e non era condizione per l’ammissione al passivo.
Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l’avviso di accertamento, condannando il Comune alla rifusione delle spese dei tre gradi di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.