Furto in abitazione: legittimo il minimo di quattro anni (Corte cost. ord. n. 105/2026)
La pena minima di quattro anni di reclusione prevista per il furto in abitazione non contrasta con la Costituzione, neppure quando la refurtiva ha un valore molto basso. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 105 del 2026, che ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate sull’articolo 624-bis, primo comma, del codice penale.
La regola. L’articolo 624-bis punisce il furto commesso introducendosi in un’abitazione o in un altro luogo destinato a privata dimora. Il primo comma fissa un minimo di quattro anni di reclusione, oltre la multa. Per questo reato il codice non prevede una circostanza attenuante specifica che permetta di abbassare la pena quando il fatto concreto è di lieve entità.
I due casi. Davanti al Tribunale di Firenze si discuteva di un furto in una stanza d’albergo: erano stati portati via 230 euro, un orecchino e altri oggetti, con violenza sulle cose e con recidiva specifica; la refurtiva era stata restituita. Davanti al Tribunale di Siena la contestazione riguardava un paio di pantaloni, una maglietta, dieci euro, dei cioccolatini e una bottiglia d’acqua, sottratti dopo avere semplicemente attraversato una porta aperta.
Il dubbio dei giudici. Entrambi i tribunali hanno ritenuto la pena minima sproporzionata rispetto a fatti di così ridotta gravità. Hanno chiesto alla Corte di aggiungere alla norma un’attenuante di lieve entità, con riduzione della pena fino a un terzo, da applicare quando per natura, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, oppure per la tenuità del danno, il fatto risulti appunto lieve. Il giudice di Firenze ha osservato che le sole attenuanti generiche non bastavano, perché il quarto comma dell’articolo 624-bis vieta di bilanciarle con l’aggravante contestata. Il giudice di Siena ha aggiunto un confronto: per le lesioni personali gravi, previste dagli articoli 582 e 583 del codice penale, la pena minima è più bassa. I parametri invocati erano gli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
La risposta della Corte. La Corte ha riunito i due giudizi e ha richiamato la sentenza n. 193 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025, con cui aveva già dichiarato non fondate questioni identiche. Il punto di partenza è che il legislatore ha ampia discrezionalità nel definire la politica criminale. Il controllo della Corte si ferma alla ragionevolezza: il trattamento sanzionatorio deve giustificarsi rispetto a finalità legittime e i mezzi scelti non devono risultare manifestamente sproporzionati.
Su questa base la Corte ha ritenuto non irragionevole un trattamento particolarmente rigoroso per il furto in abitazione, considerato un fatto particolarmente grave. Il passaggio centrale riguarda il bene protetto: il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, ed è quindi inconcepibile già sul piano logico un ingresso lieve nell’abitazione altrui. Il furto in abitazione, ha concluso la Corte, non comprende una gamma di comportamenti tanto diversificata da richiedere un’attenuante di lieve entità.
Anche il confronto con le lesioni gravi era già stato esaminato nella pronuncia precedente: la scelta su quanto punire un reato rispetto a un altro rientra nella discrezionalità del legislatore e non supera il limite della ragionevolezza. Poiché le due ordinanze non portavano argomenti nuovi, le questioni sono state dichiarate manifestamente infondate.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia nel testo della legge: l’articolo 624-bis resta com’è. Chi commette un furto introducendosi in un’abitazione rischia una pena che parte da quattro anni di reclusione, anche quando il valore di ciò che è stato preso è minimo e il danno è modesto. Il giudice non dispone di un’attenuante specifica pensata per questi casi. Introdurla è una scelta che spetta al Parlamento, non alla Corte costituzionale. Trattandosi di una decisione di manifesta infondatezza, la Corte ha confermato l’orientamento già espresso nel 2025 e ha chiuso rapidamente questioni che riteneva già risolte.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/105