Contratto per persona da nominare e azione ex art. 2932 c.c. (App. Bari n. 308/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto preliminare per persona da nominare, la dichiarazione di nomina e l’accettazione del terzo possono essere contenute nell’atto di citazione notificato all’altro contraente per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., costituendo tale atto idonea comunicazione ex art. 1402 c.c. L’eccezione di tardività della nomina è rilevabile solo su eccezione dell’altro contraente, non d’ufficio, e se non sollevata in primo grado è inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c. L’eccezione di inadempimento del promissario acquirente, avendo natura di eccezione in senso stretto, deve essere proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata in primo grado; la sua proposizione per la prima volta in appello è inammissibile.
Il Fatto
Con contratto preliminare del 19.01.2008, la promittente venditrice si obbligava a vendere alcuni immobili al promissario acquirente, il quale si riservava la facoltà di nominare il terzo acquirente entro la data del rogito. Con scrittura privata del 5.07.2012, il promissario acquirente cedeva la propria posizione contrattuale a una terza, che accettava. La terza, non ottenendo la stipula del definitivo, notificava alla venditrice atto di citazione ex art. 2932 c.c., contenente l’invito a comparire per il rogito. Il Tribunale di Bari rigettava la domanda, qualificando l’operazione come cessione del contratto non autorizzata e ritenendo il terzo privo di legittimazione. La terza proponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto l’appello, riformando integralmente la sentenza. Ha preliminarmente rilevato che la qualificazione del preliminare come contratto per persona da nominare non era impugnata e quindi passata in giudicato. Da tale premessa, ha escluso che la scrittura del 5.07.2012 costituisse una cessione del contratto ex art. 1406 c.c., trattandosi invece dell’esercizio della facoltà di nomina del terzo (electio amici) prevista dal preliminare stesso, con conseguente subentro del terzo nella posizione dello stipulante con effetto retroattivo.
La Corte ha ritenuto che la nomina e l’accettazione fossero tempestive e validamente comunicate alla promittente venditrice, in quanto l’atto di citazione notificato l’11.09.2012 conteneva sia l’invito a comparire per il rogito sia la dichiarazione di nomina, e il terzo, proponendo la domanda, aveva implicitamente accettato. Ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui la comunicazione della nomina e l’accettazione possono essere desunte dall’atto introduttivo del giudizio ex art. 2932 c.c., notificato all’altro contraente.
Ha dichiarato inammissibili, ex art. 345 c.p.c., le eccezioni sollevate dalla venditrice solo in appello (tardività della nomina e inadempimento del promissario acquirente per mancato pagamento degli oneri di sanatoria). La tardività della nomina, quale eccezione in senso stretto, non è rilevabile d’ufficio e, non essendo stata eccepita in primo grado (la venditrice era contumace), non poteva essere proposta in appello. Analogamente, l’eccezione di inadempimento, eccezione in senso stretto ex art. 167, comma 2, c.p.c., doveva essere sollevata tempestivamente in primo grado, a pena di decadenza. La Corte ha infine accertato l’inadempimento della venditrice, che aveva rifiutato di comparire per il rogito, e ha disposto il trasferimento coattivo, considerato che il prezzo era stato interamente pagato e le irregolarità urbanistiche erano state sanate.
Implicazioni Pratiche
- Utilizzo dell’atto di citazione come mezzo di nomina: in caso di contratto preliminare per persona da nominare, l’avvocato del terzo beneficiario può fondare la legittimazione attiva ex art. 2932 c.c. sulla circostanza che l’atto di citazione notificato al promittente contenga, oltre alla domanda, anche la dichiarazione di nomina e l’accettazione, purché la notifica avvenga entro il termine stabilito per la nomina; ciò evita la necessità di una formale comunicazione separata.
- Tempestività delle eccezioni in senso stretto: il difensore del convenuto che intenda eccepire la tardività della nomina o l’inadempimento del promissario acquirente deve proporre tali eccezioni nella comparsa di risposta tempestivamente depositata in primo grado, poiché, trattandosi di eccezioni in senso stretto, non rilevabili d’ufficio, la loro proposizione per la prima volta in appello è inammissibile, anche se la parte era contumace in primo grado.
- Qualificazione dell’atto come electio amici: l’avvocato che si trovi a fronteggiare un atto di cessione della posizione contrattuale in un preliminare con riserva di nomina deve verificare se l’atto costituisca esercizio della facoltà di nomina (electio amici) o cessione del contratto; la distinzione è decisiva per la legittimazione ad agire ex art. 2932 c.c., poiché solo la prima consente al terzo di subentrare direttamente, senza necessità del consenso del promittente.
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