Visto di conformità irregolare: violazione formale e non sostanziale (Cass. civ. Sez. Trib. n. 4917/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza dell’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito IVA utilizzato in compensazione, anche ove risulti in concreto omessa, integra una violazione meramente formale, non equiparabile ad un omesso versamento. Essa non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria e non incide sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo, restando pur sempre possibile per l’Ufficio accertare la effettiva sussistenza del credito compensato con gli strumenti propri.
Il Fatto
Una società ha utilizzato in compensazione crediti IVA relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, apponendo sulla dichiarazione il visto di conformità di un professionista. L’Ufficio ha ritenuto irregolare il visto per criticità riscontrate nei controlli che il professionista era chiamato a svolgere ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 164/1999, e ha proceduto al recupero dei crediti, degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Milano e la Commissione tributaria regionale della Lombardia hanno accolto il ricorso della società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente disatteso l’istanza di discussione in pubblica udienza e quella di trattazione congiunta, ritenendo che il caso non presentasse profili di particolare rilevanza e che sussistessero i presupposti per la decisione in camera di consiglio.
Nel merito, la Corte ha esaminato la disciplina dell’art. 10, n. 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78/2009, che impone l’obbligo del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA superiori a € 5.000,00 annui. Ha osservato che la norma prevede il recupero del credito e l’irrogazione delle sanzioni solo nei casi di “omesso” visto, ossia quando il visto non viene apposto o viene apposto da soggetti non abilitati.
La Corte ha quindi operato una distinzione tra il profilo formale del visto e il profilo sostanziale dell’esistenza del credito. Ha affermato che l’irregolarità del visto, anche quando il professionista sia stato assoggettato a controlli ex art. 2 del d.m. n. 164/1999, non incide sulla sussistenza del credito, che rimane sempre verificabile dall’Ufficio nell’esercizio dei propri poteri di controllo. La violazione dell’obbligo formale non è equiparabile ad un omesso versamento e non pregiudica la possibilità per l’Amministrazione di accertare la reale esistenza del credito. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui l’inosservanza dell’adempimento del visto è inidonea a pregiudicare l’attività di controllo dell’Ente.
La Corte ha infine condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e ha applicato le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ritenendo che l’Agenzia, avendo insistito per la decisione nonostante la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., avesse agito con responsabilità aggravata.
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Nota della Redazione
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