Affrancazione dell’enfiteusi dopo il deposito integrale del capitale di affranco (Trib. Lecce 14 maggio 2026)
Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, ordinanza del 14 maggio 2026, R.G.N. 4172/2022 — Giudice dott.ssa Silvia Saracino
Il principio
L’affrancazione del fondo enfiteutico può essere disposta quando, accertata la titolarità del diritto e determinato il capitale di affranco, l’interessato dimostri di avere integralmente versato la somma stabilita. La mancata opposizione del concedente e la congruità dell’importo consentono al giudice di pronunciare l’affrancazione, ordinandone la trascrizione dopo la prova delle notifiche prescritte.
Il fatto
Il titolare del diritto reale di enfiteusi aveva chiesto, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 607, l’affrancazione di un terreno rustico di circa 228 metri quadrati sito nel Comune di Racale. Il resistente, notificato per pubblici proclami, non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Dopo la morte del ricorrente, interveniva volontariamente il suo erede testamentario, succeduto nel diritto di enfiteusi, che insisteva affinché l’affrancazione fosse pronunciata in proprio favore.
La motivazione
Una consulenza tecnica d’ufficio aveva quantificato il capitale necessario. Con precedente ordinanza il Tribunale aveva disposto il deposito di euro 1.739,77, calcolati al netto di euro 31,80 già versati su un libretto postale aperto dal Tribunale. All’udienza del 14 maggio 2026, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., l’erede intervenuto produceva il libretto di deposito giudiziario e dimostrava l’avvenuto pagamento.
Il giudice prende atto che il resistente non aveva proposto opposizione, reputa congrua la somma determinata come capitale di affranco e verifica l’effettività del versamento. Ritiene così integrati i presupposti degli artt. 2 e seguenti della legge n. 607 del 1966 e dispone l’affrancazione in favore dell’erede.
Il provvedimento demanda al ricorrente intervenuto la notificazione ai soggetti indicati dagli artt. 2 e 3 della legge n. 607 del 1966 e ordina la trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari, alla quale la Cancelleria dovrà provvedere dopo la prova delle notifiche. Il libretto resta in custodia fino alla richiesta del beneficiario o allo svincolo ai sensi dell’art. 7 della stessa legge. Le spese del procedimento, inclusa la CTU, sono poste definitivamente a carico della parte attrice.
Implicazioni pratiche
La pronuncia evidenzia la sequenza operativa dell’affrancazione: accertamento della titolarità, determinazione tecnica del capitale, deposito della somma, verifica giudiziale del pagamento, notificazioni e trascrizione. La successione nel diritto di enfiteusi consente all’erede di intervenire e proseguire il procedimento. Il deposito integrale del capitale e la prova documentale del versamento assumono rilievo decisivo per ottenere il trasferimento della piena proprietà del fondo.
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