Licenziamento illegittimo: cade il tetto di 6 mensilità (Corte cost. n. 118/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 118 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità». La norma riguarda i licenziamenti nelle imprese più piccole. Quel tetto non c’è più.
Di cosa si parla. Il decreto n. 23 del 2015 disciplina il contratto di lavoro a tutele crescenti. Quando il licenziamento è illegittimo, spesso il lavoratore non torna al lavoro ma riceve una somma di denaro. L’art. 9, comma 1, detta una regola speciale per i datori che non raggiungono i requisiti dimensionali dell’art. 18, commi ottavo e nono, dello statuto dei lavoratori: gli importi sono dimezzati e non possono comunque superare sei mensilità. Ne usciva un intervallo strettissimo, ad esempio da tre a sei mensilità, uguale per il vizio più lieve e per quello più grave.
Il caso. La questione arriva dal Tribunale di Livorno, giudice del lavoro. Una lavoratrice, assunta il 1° aprile 2015 e licenziata il 30 settembre 2021 senza aver mai ricevuto prima provvedimenti disciplinari scritti, chiedeva la reintegrazione per insussistenza del fatto e, in subordine, un’indennità per violazione dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori. La società aveva al massimo quattordici dipendenti, ma un capitale sociale di 590.000 euro e un fatturato di circa 3.931.947 euro nel 2022 e 4.730.253 euro nel 2023.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale, un’indennità compressa tra tre e sei mensilità non permette di adeguare il risarcimento alla gravità del vizio e dà una tutela standardizzata e inidonea. Il numero dei dipendenti, da solo, non rispecchia più la reale forza economica dell’impresa. Il giudice ha quindi denunciato la violazione degli artt. 3, 4, 35, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, che garantisce un congruo indennizzo.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricorda di aver ricondotto da tempo la tutela contro i licenziamenti agli artt. 4 e 35 della Costituzione, che fanno del lavoro un fondamentale diritto di libertà della persona. Il legislatore può scegliere una tutela solo monetaria, purché effettiva e adeguata. Ma il licenziamento illegittimo, pur estinguendo il rapporto, resta un atto illecito: il risarcimento deve poter essere modulato dal giudice in base a una pluralità di fattori, perché il principio di eguaglianza impone di personalizzare il danno. Un meccanismo rigido e uniforme non lo consente, e questo vale anche per le imprese minori.
Il punto era già emerso con la sentenza n. 183 del 2022, che aveva riconosciuto l’esiguità dell’intervallo tra minimo e massimo, ma aveva dichiarato la questione inammissibile perché le alternative erano molte e la scelta spettava al Parlamento. Aveva però avvertito che un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe stato tollerabile e che, se la questione fosse tornata, avrebbe provveduto direttamente. Dopo più di due anni la disciplina è identica e vale per la quasi totalità delle imprese italiane. Questa volta, poi, non si chiedeva di riscrivere i criteri, ma solo di togliere l’elemento più rigido.
Il vizio, chiarisce la Corte, non sta nel dimezzamento degli importi, che resta legittimo, ma nel tetto di sei mensilità, insuperabile anche davanti alle forme più gravi di illegittimità. Un divario così ridotto trasforma l’indennità in una liquidazione forfetizzata e standardizzata, incapace di rispecchiare la specificità del caso concreto. Il ristoro può essere delimitato, ma non sacrificato in nome della prevedibilità e del contenimento dei costi.
Cosa cambia in pratica. Nei licenziamenti illegittimi intimati dalle imprese sottosoglia il giudice non è più fermato dal limite di sei mensilità e può graduare l’indennità secondo la gravità del caso. Resta invece il dimezzamento degli importi. La Corte non ha stabilito quanto spetti alla lavoratrice del processo di Livorno: quella valutazione tocca al giudice. Auspica infine un intervento del legislatore, perché il numero dei dipendenti non sia l’unico indice della forza economica del datore e si tenga conto anche del fatturato o del totale di bilancio.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/118