Previdenza forense: pensione calcolata sui redditi effettivamente contribuiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24927 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980, ai sensi dell’art. 27, quarto comma, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. La rivalutazione dei redditi non è componente neutra: essa è parte integrante del reddito e incide sul quantum dell’obbligazione contributiva, di talché, essendo stati versati contributi parametrati a un montante reddituale rivalutato in misura inferiore, sussiste inadempimento contributivo. I redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione sono pertanto quelli coperti da contribuzione effettivamente versata: in caso di applicazione di un coefficiente ISTAT inferiore al dovuto, la pensione va calcolata sui redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, non secondo quello maggiore dovuto.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense aveva liquidato la pensione di vecchiaia di un avvocato iscritto rivalutando i redditi professionali a partire dal 1981, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981, pari al 18,7%. Il professionista chiedeva la riliquidazione della prestazione previa rivalutazione dei redditi dal 1980, secondo l’indice dell’anno 1980, pari al 21,1%.

La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva l’appello principale della Cassa e accoglieva quello incidentale del professionista, condannando l’ente al pagamento della somma di Euro 6.460,00 decurtata in primo grado a titolo di maggiorazione contributiva sui redditi rivalutati. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il professionista ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la Cassa sosteneva che la rivalutazione dovesse decorrere dal 1980 e non dal 1981, è dichiarato infondato. La Corte richiama un orientamento consolidato (Cass. 9698/2010, Cass. 16585/2023, Cass. 27609/2024) secondo cui la rivalutazione dei redditi opera ai sensi dell’art. 27, quarto comma, legge n. 576/1980, cioè secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge.

Il collegio chiarisce che l’art. 27, quarto comma non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge. Il fatto che questa si applichi alle pensioni maturate dal 1982 (art. 26, primo comma) non toglie che, ai fini del calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi operi previa rivalutazione a partire dal 1980.

La Corte distingue nettamente la rivalutazione delle pensioni (art. 16, primo comma) dalla rivalutazione dei redditi (art. 15). Solo la prima, oggetto delle Sezioni Unite n. 7281/2004, segue l’indice del 1981 relativo al 1980; la seconda, che qui rileva, decorre dal 1980. Conferma si trae dall’art. 27, secondo comma, che impone la redazione della prima tabella entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, e quindi entro il 12.2.1981, con riferimento necessario all’indice ISTAT del 1980.

Il d.m. 30.9.1982, adottato su delibera della Cassa, non può derogare al criterio normativo primario: trattandosi di atto regolamentare, esso è disapplicabile ove contrario all’art. 27, quarto comma. I motivi secondo e terzo, connessi, sono invece fondati. La Corte afferma che la rivalutazione è parte integrante del reddito e incide sull’obbligazione contributiva, sicché i contributi versati erano inferiori a quelli dovuti. L’inadempimento non è sanato dal pagamento dei contributi di cui all’art. 10, primo comma, lett. b) e all’art. 11, rilevando solo la lett. a). La buona fede attiene alla non imputabilità ex art. 1218 cod. civ., da valutare in sede di rinvio.

Quanto alla misura della pensione, la Corte richiama Cass. 5672/2012, Cass. 15643/2018 e Cass. 694/2021: l’effettiva contribuzione non significa integrale, ma la pensione si commisura alla contribuzione effettivamente versata. La sentenza è cassata sul secondo e terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile e infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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