Trattamento economico pubblico impiego non incrementabile con atto amministrativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20598 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento economico dei dipendenti pubblici trova la propria fonte esclusiva nella legge e nei contratti collettivi, in applicazione del principio di legalità e di onnicomprensività della retribuzione. Un atto amministrativo, per la sua natura e la sua posizione nella gerarchia delle fonti, non può costituire, di per sé solo, fonte del diritto alla retribuzione né incrementare il trattamento economico del pubblico impiegato. Un decreto assessoriale che disciplini la ripartizione di fondi tra amministrazioni e strutture sanitarie in relazione a obiettivi da raggiungere non fonda un diritto di credito retributivo in capo ai lavoratori. L’atto interno dell’azienda che individui criteri di ripartizione dei compensi è inidoneo a fondare pretese retributive in assenza di copertura normativa. Il motivo che deduca travisamento della prova senza descriverlo, limitandosi a contestare la valutazione del giudice di merito, è inammissibile.

Il Fatto

Alcuni dipendenti di un’azienda ospedaliera universitaria, addetti a un centro trasfusionale, hanno adito il Tribunale deducendo di avere svolto attività di lavorazione del plasma e di non avere percepito il compenso incentivante previsto da un decreto assessoriale regionale, pari a una percentuale del 17% in favore del personale del centro. Gli attori hanno chiesto l’accertamento del diritto a percepire l’incentivo e la condanna dell’azienda al pagamento delle somme maturate per il periodo gennaio 2013 – dicembre 2017.

Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, rigettando l’impugnazione. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, mentre l’azienda si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censurando la sentenza di appello per avere ritenuto il decreto assessoriale inidoneo a fondare una pretesa retributiva e creditoria, tanto per la sua collocazione nella gerarchia delle fonti quanto per il suo tenore letterale. La Corte ha giudicato il motivo infondato, condividendo le premesse della sentenza impugnata, che individuano le fonti del diritto alla retribuzione del dipendente pubblico nella legge e nei contratti collettivi.

Il Collegio ha confermato che il decreto invocato non può costituire, in astratto e di per sé solo, fonte della retribuzione dei pubblici dipendenti, sia per la sua natura di atto amministrativo sia per la sua posizione nella gerarchia delle fonti. La sentenza di appello è stata ritenuta esente da censure anche là dove nega che sul decreto possa fondarsi un diritto di credito per i dipendenti dei centri trasfusionali, poiché esso disciplina la ripartizione di fondi tra Asl ed enti trasfusionali in relazione agli obiettivi da raggiungere e non la retribuzione dei lavoratori.

La Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass. 31806/2024; Cass. 31853/2024), che parimenti hanno respinto pretese a retribuzioni incentivanti di dipendenti di centri trasfusionali non fondate su adeguata base normativa e sulla declinazione in seno al contratto collettivo. Ha inoltre escluso la fondatezza di pretese prive di riscontro nella normativa primaria e secondaria e nei contratti collettivi, uniche fonti abilitate a definire il trattamento economico nel pubblico impiego ai sensi degli artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001. È stata altresì esclusa l’autonoma rilevanza di un decreto ministeriale di rango sublegislativo, che prevede un contributo destinato non direttamente ai lavoratori, bensì alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di norme di diritto per travisamento dei fatti ed errata valutazione di una nota aziendale che individuava criteri di ripartizione dei compensi. La Corte ha giudicato il motivo inammissibile, perché deduce un travisamento di prova senza descriverlo, limitandosi a contestare la valutazione del giudice di merito. Questi, ravvisata l’insussistenza di qualsiasi fonte normativa del preteso credito, ha correttamente ritenuto irrilevante l’atto interno di ripartizione, inidoneo a fondare pretese retributive. Il ricorso è stato quindi respinto, con nulla per le spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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