Danno da dequalificazione professionale: allegazione specifica e prova presuntiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17208 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di demansionamento e dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non consegue automaticamente all’inadempimento datoriale. Esso presuppone una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio lamentato, che va provato con ogni mezzo, assumendo rilievo precipuo la prova per presunzioni. Il giudice di merito può fondare il convincimento su presunzioni semplici, anche in via esclusiva, valutando complessivamente gli elementi indiziari e la loro concordanza. Le censure che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, sollecitano una diversa ricostruzione del merito sono inammissibili.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente della società, era stato destinato a compiti di gestione delle modifiche da apportare ai particolari delle autovetture, senza più il coordinamento di altri dipendenti. Aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno professionale derivante dalla dequalificazione.
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il pregiudizio. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha riformato la pronuncia, rilevando la mancanza di ogni allegazione circa precisi fatti o circostanze da cui desumere, anche in via presuntiva, la sussistenza del danno alla professionalità. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’insegnamento secondo cui, in tema di demansionamento, il diritto al risarcimento non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale. Esso non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, da dimostrare con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento; assume rilievo precipuo la prova per presunzioni. Dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti — caratteristiche, durata, gravità e conoscibilità della dequalificazione, frustrazione di aspettative di progressione, reazioni verso il datore, effetti sulle abitudini di vita — si può risalire al fatto ignoto dell’esistenza del danno (Cass. SS.UU. n. 6572 del 2006).
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha dato specificamente atto che il danno può essere inferito in via presuntiva, ma ha considerato che tali elementi non fossero stati dedotti nell’atto introduttivo. I motivi di ricorso, lungi dall’evidenziare reali errori di diritto o un omesso esame di fatti certamente decisivi, si traducono in un diverso convincimento sul merito.
La Corte ribadisce l’inammissibilità delle censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di motivazione, degradano verso una rivalutazione dei fatti storici (Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020).
Quanto agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., le presunzioni semplici costituiscono una prova completa, cui il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva. Spetta al giudice valutare l’opportunità di ricorrere alle presunzioni, individuare i fatti certi e apprezzarne rilevanza e concludenza, procedendo a una valutazione complessiva degli indizi e non a una loro visione parcellizzata (Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
Nota della Redazione
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