Gratuito patrocinio: resta il certificato consolare (Corte cost. n. 119/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 119 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 79, comma 2, del testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002). Resta quindi valida la regola che chiede al cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, quando domanda il patrocinio a spese dello Stato, di allegare una certificazione dell’autorita’ consolare sui redditi prodotti all’estero. La regola vale anche se quella persona vive in Italia da anni.
Cosa prevede la norma. Nel processo penale l’unica condizione per farsi difendere a spese dello Stato e’ il reddito: il limite e’ 12.838,01 euro di reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione. Il cittadino italiano o di un Paese dell’Unione europea presenta una dichiarazione sostitutiva. Il cittadino di uno Stato extra Unione europea deve aggiungere, per i redditi prodotti all’estero, la certificazione del consolato. Se dimostra di non poterla ottenere, l’art. 94, comma 2, gli consente comunque una dichiarazione sostitutiva.
Il caso. Davanti al Tribunale di Firenze un imputato di furto aggravato, nato in Gambia e residente in provincia di Firenze dal 2017, aveva chiesto nell’agosto 2023 di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Aveva dichiarato di vivere solo, di non avere percepito redditi nell’ultimo anno e di non possedere beni ne’ in Italia ne’ nel Paese d’origine. Mancava la certificazione consolare e non era stata dedotta l’impossibilita’ di richiederla: per il giudice l’istanza andava dichiarata inammissibile.
Il dubbio del giudice. Lo stesso tribunale aveva gia’ sollevato la questione, che la Corte aveva dichiarato inammissibile con la sentenza n. 110 del 2024 perche’ le argomentazioni non erano chiare. Il giudice l’ha riproposta sostenendo che chi risiede in Italia da anni ha ormai reciso il legame con il Paese di provenienza. Sarebbe quindi improbabile che vi produca redditi, e chiedergli un documento in piu’ creerebbe una disparita’ rispetto ai cittadini italiani ed europei, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha prima respinto l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato: il giudice puo’ riproporre la stessa questione nello stesso processo quando la precedente decisione non ha deciso il merito e il difetto di motivazione e’ stato corretto, come e’ avvenuto in questo caso. Nel merito, pero’, le censure non sono state accolte.
Il punto centrale e’ che la “non abbienza” non coincide con il reddito fiscale. Come la Corte aveva gia’ chiarito, per valutarla si tiene conto anche dei redditi esenti da imposta, di quelli da attivita’ illecite, di quelli sottratti al fisco e, in generale, di ogni risorsa disponibile, compresi gli aiuti economici significativi e non saltuari ricevuti da familiari o da terzi. Il reddito prodotto in Italia si puo’ verificare con gli stessi strumenti validi per chiunque; per quello prodotto all’estero, invece, solo le amministrazioni dello Stato di provenienza possono accertare in tempi rapidi le risorse dei propri cittadini, anche quando non risiedono piu’ li’. Per questo il ruolo del consolato resta centrale pure per chi vive in Italia.
La Corte ha aggiunto che la residenza prolungata in Italia non permette di presumere il venir meno del collegamento con lo Stato di origine, e che la non abbienza non si presume: riguarda l’intera situazione economica della persona, non solo il reddito da lavoro, che di regola si produce dove si vive. Il controllo serve anche a evitare che la difesa dei non abbienti comprima in modo eccessivo il corretto impiego delle risorse statali.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia: la norma resta in vigore. Chi e’ cittadino di uno Stato fuori dall’Unione europea e chiede il patrocinio deve allegare la certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero. La mancanza del documento non comporta pero’ un rifiuto automatico: se ottenerlo e’ impossibile, l’interessato deve dirlo e puo’ presentare una dichiarazione sostitutiva. Il giudice puo’ inoltre chiedere a qualsiasi richiedente ulteriori documenti. Resta fermo che nel processo penale il patrocinio spetta anche allo straniero non regolarmente presente in Italia, alle stesse condizioni di reddito.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/119
Nota della Redazione
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