Conflitto ammissibile su registrazioni e immunita’ (Corte cost. ord. n. 168/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica contro il Tribunale ordinario di Modena, sezione penale. Con questa ordinanza il merito non e’ stato deciso: la Corte ha solo verificato che il conflitto puo’ essere esaminato.
Il giudizio in cui si inserisce. Il conflitto nasce da un processo penale davanti al Tribunale di Modena a carico di un ex senatore. Con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024 il Tribunale ha dichiarato utilizzabili alcune videoregistrazioni effettuate di nascosto nel 2014 da un altro imputato. Quelle registrazioni riguardavano conversazioni tra i due, sia in presenza sia al telefono con terzi. Il Tribunale ha deciso senza che fosse stata chiesta l’autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare.
La norma in discussione. L’articolo 68, terzo comma, della Costituzione richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre un membro del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, e anche per utilizzarle in giudizio. Il Senato, con deliberazione del 4 dicembre 2024, ha ritenuto che quell’autorizzazione fosse necessaria e che la sua mancanza abbia leso le proprie attribuzioni. Il Tribunale riteneva invece che le videoregistrazioni di conversazioni tra presenti restassero fuori dalla tutela degli articoli 68, terzo comma, e 15 della Costituzione.
La ragione indicata nel testo. In questa fase la Corte controlla soltanto i due requisiti previsti dall’articolo 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il requisito soggettivo e’ presente: il Senato e’ competente a dichiarare in modo definitivo la volonta’ del potere che impersona quando si discute della prerogativa dell’articolo 68, terzo comma; il Tribunale di Modena e’ organo giurisdizionale in posizione di indipendenza garantita dalla Costituzione, competente a dichiarare in via definitiva la volonta’ del potere cui appartiene per il procedimento che tratta. E’ presente anche il requisito oggettivo, perche’ il ricorso riguarda la delimitazione di sfere di attribuzione fissate da una norma costituzionale.
Cosa accade adesso. La cancelleria della Corte comunica subito l’ordinanza al Senato. Il Senato deve poi notificare il ricorso e l’ordinanza al Tribunale di Modena e alla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla comunicazione, e depositarli con la prova della notifica entro i successivi trenta giorni. La notifica anche alla Camera dei deputati e’ stata disposta per l’identita’ della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento rispetto alle questioni di principio da trattare.
Cosa resta aperto. La domanda di fondo non ha ancora risposta: se l’utilizzo in giudizio di quelle videoregistrazioni richiedesse l’autorizzazione del Senato. La Corte se ne occupera’ nella fase successiva, dopo le notifiche e il deposito degli atti.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/168
Nota della Redazione
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