Rapina di lieve entità, questione senza oggetto (Corte cost. ord. n. 35/2025)
La decisione. Con l’ordinanza n. 35 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata sull’articolo 628 del codice penale, che punisce la rapina. La Corte non è quindi entrata nel merito del dubbio: si è fermata prima, perché nel frattempo la stessa Corte aveva già corretto la norma con un’altra decisione.
Il giudizio. Si trattava di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, cioè nato da un processo in corso. La questione era stata sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo, con riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Il caso e il dubbio. Nel processo davanti al giudice di Palermo si discuteva di una rapina impropria: quattro persone avevano sottratto detersivi da un supermercato, per un valore di 185 euro, e all’uscita c’era stata una breve colluttazione, con uno schiaffo e alcuni graffi a una dipendente. Secondo il giudice il minimo di pena previsto per la rapina aggravata, sei anni di reclusione, era eccessivo rispetto alla gravità reale del fatto, e nemmeno le attenuanti generiche avrebbero consentito di arrivare alla sospensione condizionale della pena. Il problema, per il giudice, era che l’articolo 628 non prevedeva uno sconto di pena per i fatti di lieve entità, cioè quando la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, oppure la particolare tenuità del danno o del pericolo, rendono l’episodio meno grave.
Perché la Corte non ha deciso. Dopo l’ordinanza di rimessione la Corte ha pronunciato la sentenza n. 86 del 2024. Con quella sentenza aveva già dichiarato illegittimo il secondo comma dell’articolo 628, sulla rapina impropria, e di conseguenza anche il primo comma, nella parte in cui non prevedevano una diminuzione della pena in misura non superiore a un terzo quando il fatto risulta di lieve entità. La sentenza n. 86 del 2024 aveva esteso alla rapina il ragionamento già svolto per l’estorsione con la sentenza n. 120 del 2023: anche la rapina copre condotte molto diverse tra loro, la violenza può essere modesta e l’utilità perseguita di valore minimo, e il forte innalzamento del minimo di pena non lasciava alcuna valvola di sicurezza per adeguare la sanzione al caso concreto. Essendo già stata dichiarata l’illegittimità, la questione sollevata a Palermo è rimasta priva di oggetto, secondo una giurisprudenza costante della Corte.
Cosa resta. L’ordinanza non aggiunge nulla di nuovo sull’articolo 628 e non risponde in modo autonomo ai dubbi del giudice rimettente. Il risultato che quel giudice cercava, però, è già presente nell’ordinamento: la diminuente per il fatto di lieve entità nella rapina esiste dalla sentenza n. 86 del 2024 e può essere applicata dal giudice che valuta il singolo episodio.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/35
Nota della Redazione
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