Circonvenzione di incapace in famiglia (Corte cost. ord. n. 63/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 649 del codice penale. Non ha quindi deciso se quella norma sia giusta o sbagliata: si è fermata prima, perché l’atto con cui il giudice le aveva rivolto la domanda non era chiaro.
Da dove nasce la questione. Il Tribunale ordinario di Napoli, nona sezione penale, con ordinanza del 24 maggio 2023 ha rimesso la questione alla Corte. Nel processo si giudicava un imputato accusato di circonvenzione di persone incapaci, il reato previsto dall’articolo 643 del codice penale, commesso a danno della madre, con lui convivente e poi deceduta. Secondo l’accusa la donna era stata indotta a vendere la casa di famiglia approfittando della sua infermità. A subire il danno economico sarebbe stato il fratello dell’imputato, che nel processo penale non è la persona offesa ma solo il danneggiato dal reato.
La norma in discussione. L’articolo 649 del codice penale, al primo comma, esclude la punibilità per alcuni reati contro il patrimonio quando sono commessi a danno di ascendenti o discendenti; al secondo comma, in altri casi, richiede la querela della persona offesa. Il giudice riteneva questo trattamento in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, anche mettendolo a confronto con il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, che si procede d’ufficio. Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili o infondate.
La ragione dell’inammissibilità. La Corte osserva che dalle formulazioni oscillanti della richiesta non si capisce che cosa sia davvero contestato: se la non punibilità prevista dal primo comma oppure la mancata estensione al danneggiato del potere di proporre querela, prevista dal secondo comma. Le motivazioni a sostegno delle due censure risultano inestricabilmente sovrapposte. L’ambiguità non si chiarisce neppure guardando ai fatti, visto che nel caso concreto il fatto non sarebbe comunque punibile, essendo stato commesso a danno di un ascendente. Secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata nella decisione, una motivazione oscura, confusa o contraddittoria rende inammissibili le questioni. Questo rilievo assorbe le altre eccezioni sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato.
Che cosa resta aperto. L’articolo 649 del codice penale resta in vigore così com’è. La Corte non ha detto che la disciplina è legittima nel merito: ha detto che la domanda era mal posta. La questione potrà essere riproposta da un altro giudice, o dallo stesso, con un atto formulato in modo chiaro e non contraddittorio.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/63
Nota della Redazione
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