Qualifica di consumatore del fideiussore e foro competente (Cass. n. 1483/2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di consumatore o professionista del fideiussore persona fisica va valutata con riferimento alla sua persona, non al debitore principale (c.d. teoria del professionista di rimbalzo, superata). Spetta al giudice accertare se il fideiussore abbia agito nell’ambito della propria attività professionale o per scopi di natura privata, sulla base di elementi quali l’amministrazione della società garantita o una partecipazione non trascurabile al capitale sociale. La clausola di deroga del foro del consumatore si presume vessatoria ex art. 33, comma 2, lett. u) del codice del consumo e, in mancanza di prova di trattativa individuale, è nulla; se il professionista cita il consumatore davanti al foro a lui riferibile, il consumatore convenuto non può eccepire l’incompetenza in favore del foro indicato dalla clausola derogatoria, ma può solo contestare la vessatorietà.
Il Fatto
Una società di assicurazioni ottenne decreto ingiuntivo contro un fideiussore, citandolo dinanzi al Tribunale di Viterbo, foro del consumatore ex art. 63 codice del consumo, in base alla residenza del debitore. Il fideiussore oppose l’ingiunzione, eccependo l’incompetenza territoriale in forza di una clausola contrattuale che prevedeva il foro esclusivo di Roma. Il Tribunale di Viterbo accolse l’eccezione, dichiarandosi incompetente e revocando il decreto, e riconobbe al fideiussore la qualifica di professionista (c.d. professionista di rimbalzo) in ragione della natura imprenditoriale del debitore garantito. La società ricorse per regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il regolamento di competenza, dichiarando la competenza del Tribunale di Viterbo. Ha anzitutto affermato l’ammissibilità del regolamento, precisando che la sentenza che dichiara la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale è impugnabile solo con tale strumento. Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale e nazionale (CGUE, causa Dumistras; Cass. Sez. Un. n. 5868/2023), secondo cui la qualifica di consumatore o professionista del fideiussore va valutata con riferimento alla sua persona, non a quella del debitore principale. La teoria del “professionista di rimbalzo” è stata definitivamente superata. Spetta al giudice nazionale determinare se il fideiussore persona fisica abbia agito nell’ambito della propria attività professionale (ad esempio, in qualità di amministratore o socio di controllo della società garantita) o per scopi di natura privata.
La Corte, esercitando i poteri di indagine e valutazione (anche in fatto) attribuiti in sede di regolamento di competenza, ha rilevato che il fideiussore non aveva mai allegato che la fideiussione fosse espressione della propria attività professionale o funzionale al suo svolgimento, né che fosse funzionalmente collegata all’attività dell’azienda agricola garantita; pertanto, gli è stata riconosciuta la qualità di consumatore. La Corte ha quindi esaminato la clausola derogatoria del foro del consumatore, ritenendola vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del codice del consumo, in quanto non risultava provata la trattativa individuale. Ha affermato che, se il professionista cita il consumatore davanti al foro a lui riferibile (quello del consumatore), il consumatore convenuto non può eccepire l’incompetenza in favore del foro indicato dalla clausola derogatoria, ma può solo contestare la vessatorietà; la nullità della clausola opera a vantaggio del consumatore e non può essere fatta valere da quest’ultimo per ottenere lo spostamento del foro.
Implicazioni Pratiche
- Qualifica di consumatore nel contratto di fideiussione: l’avvocato del fideiussore persona fisica deve allegare e provare che la garanzia è stata prestata per finalità estranee alla propria attività professionale, fornendo elementi concreti (es. mancata amministrazione della società, assenza di partecipazione al capitale, estraneità funzionale); la mera natura imprenditoriale del debitore garantito non è sufficiente a qualificare il fideiussore come professionista.
- Clausola derogatoria del foro del consumatore: in presenza di una clausola che indica un foro diverso da quello del consumatore, il professionista che intenda convenire il consumatore in quel foro deve provare la trattativa individuale sulla pattuizione ex art. 33, comma 2, lett. u) e art. 34 del codice del consumo; in difetto, la clausola è nulla e il foro competente è quello del consumatore; il consumatore convenuto in tale foro non può eccepire l’incompetenza per far valere la clausola derogatoria, potendo solo contestare la sua validità.
- Onere della prova e regime processuale: in sede di regolamento di competenza, la Cassazione può valutare direttamente i fatti per determinare il giudice competente; l’avvocato che impugni una sentenza che dichiara l’incompetenza in favore di un foro convenzionale deve contestare la qualifica di professionista attribuita al fideiussore e la validità della clausola derogatoria, allegando e provando (o richiamando la mancata allegazione da parte della controparte) gli elementi che escludono l’attività professionale.
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