Competenza territoriale e specifica approvazione delle clausole vessatorie nei contratti telematici (Cass. civ. Sez. 3 n. 20945 del 20.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di regolamento di competenza per territorio derogabile, la parte resistente, vittoriosa nel merito perché accolta la propria eccezione subordinata, può chiedere alla Corte di cassazione, con la memoria difensiva e per l’ipotesi che il regolamento proposto dall’avversario sia fondato, lo scrutinio dell’eccezione principale disattesa, al fine di mantenere ferma la statuizione del giudice di merito sulla competenza, ancorché basata su diversi presupposti. Nei contratti conclusi telematicamente tra professionisti, l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 70/2003 impone l’applicazione delle ordinarie regole sulla conclusione dei contratti: la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., mediante firma elettronica, non essendo sufficiente la mera spunta della casella corrispondente.

Il Fatto

La società, titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica, convenne in giudizio il fornitore dinanzi al Tribunale di Viterbo, deducendo l’illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e chiedendo l’accertamento dell’insussistenza del credito vantato dalla controparte e la ripetizione delle somme indebitamente pagate.

Il fornitore eccepì l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando in via principale il foro convenzionale esclusivo di Roma e, in via subordinata, i fori alternativi di cui all’art. 20 c.p.c., comunque radicati in Roma. Il Tribunale, disattesa l’eccezione basata sulla clausola per difetto di specifica sottoscrizione, dichiarò la propria incompetenza accogliendo l’eccezione subordinata. La società attrice ha proposto regolamento necessario di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Viterbo, accogliendo il ricorso. Ha innanzitutto rilevato che, una volta disattesa l’eccezione fondata sulla clausola convenzionale, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’eccezione subordinata, formulata in modo incompleto per non aver contestato anche il foro generale di cui all’art. 19 c.p.c., in violazione dell’onere di decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c..

Quanto alla questione sollevata dal resistente con la memoria difensiva, la Corte ha escluso l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale nel giudizio di regolamento, ma ha affermato che, in base a una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c., la parte totalmente vittoriosa sulla questione di competenza, accolta su un’eccezione subordinata, può chiedere alla Corte lo scrutinio dell’eccezione principale disattesa, per l’ipotesi che il regolamento dell’avversario sia fondato. In difetto, residuerebbe una lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., non potendo la parte, per carenza di interesse, impugnare una decisione a sé favorevole.

Sul merito dell’eccezione principale, la Corte ha affermato che la clausola sul foro convenzionale era inefficace. Richiamati l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 70/2003 e il principio di Cass. n. 9413/2021 in tema di firma elettronica, ha precisato che l’approvazione specifica ex art. 1341, secondo comma, c.c. richiede una manifestazione di consenso consapevole, resa mediante firma elettronica e non mediante la mera spunta della casella. Nella specie, dall’esame del contratto è emerso che la clausola non era stata specificamente approvata, con conseguente declaratoria di competenza del Tribunale di Viterbo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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