Illecito di pericolo e responsabilità personale degli esponenti aziendali ex art. 190-bis TUF (Cass. n. 24110/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’art. 190-bis TUF configura una responsabilità personale aggiuntiva degli esponenti aziendali e del personale, subordinata all’accertamento che l’inosservanza dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza ex art. 21, comma 1, lett. a) TUF sia conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e che ricorra una delle condizioni tipizzate (incidenza rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l’integrità e il corretto funzionamento del mercato). La fattispecie integra un illecito amministrativo di pericolo, non richiedendo la prova di un danno patrimoniale concretamente verificatosi, essendo sufficiente la potenziale idoneità della condotta a pregiudicare l’interesse protetto. Le sanzioni ex art. 190-bis TUF non hanno natura penale, non applicandosi le garanzie dell’art. 6 CEDU riservate ai processi penali.
Il Fatto
A seguito di un’indagine interna, emersero irregolarità commesse da un consulente finanziario che aveva garantito a molti clienti performance superiori a quelle effettive. L’istituto di intermediazione segnalò la vicenda alla Consob, che radiò il consulente dall’Albo. L’Amministratore Delegato assegnò il portafoglio clienti dell’ex consulente alla sua compagna, in violazione delle prescrizioni impartite dalle funzioni di controllo, e dispose erogazioni dirette ed indirette in suo favore per complessivi 693.911,49 euro, con caratteristiche di palese anomalia. La Consob irrogò all’AD e a un dirigente (Head of Sales Network, poi divenuto AD) sanzioni pecuniarie rispettivamente di 60.000,00 e 40.000,00 euro per violazione, a titolo di colpa, del dovere di diligenza, correttezza e trasparenza ex art. 21, comma 1, lett. a) TUF. Il dirigente oppose la sanzione, deducendo l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e la sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che l’art. 190-bis TUF configura una responsabilità personale aggiuntiva degli esponenti aziendali, non automatica, ma subordinata all’accertamento che l’inosservanza sia conseguenza della violazione di doveri propri e che ricorra una delle condizioni tipizzate. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le violazioni delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria costituiscono illeciti amministrativi di pericolo, per i quali il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazione dell’indagine sull’elemento oggettivo all’accertamento della suitas della condotta inosservante. Una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, la prova di avere agito senza colpa.
La Corte ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente accertato la sussistenza dei “doveri propri” in capo al ricorrente, sia nella qualità di dirigente (titolare del potere di disporre pagamenti di anticipi commissionali) sia in quella di AD (tenuto alla verifica dell’adeguatezza del sistema di gestione del rischio e alla definizione dei flussi informativi). La condotta di non aver impedito né segnalato alle strutture di controllo le irregolarità, e di aver mantenuto l’assegnazione della clientela alla consulente legata all’ex consulente radiato, era idonea a incidere sui profili di rischio aziendali e a cagionare un grave pregiudizio per la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato. La Corte ha escluso che il pregiudizio debba essere provato in concreto, trattandosi di violazione di norme poste a tutela del pericolo astratto, come desumibile anche dalla Direttiva CRD IV che richiama le “potenziali conseguenze sistemiche”. Ha inoltre escluso la natura penale delle sanzioni ex art. 190-bis TUF, richiamando il costante orientamento che le esclude dalla sfera dell’art. 6 CEDU.
Quanto alla quantificazione della sanzione, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, in quanto sollecitava la valutazione nel merito delle emergenze probatorie, riservata al giudice del merito. La Corte d’appello aveva ritenuto congrua la sanzione di 40.000,00 euro all’interno della cornice edittale (da 5.000,00 a 5.000.000,00 euro), valorizzando il periodo di protrazione della condotta e il ruolo rivestito dal ricorrente, e ritenendo la sanzione “ben lontana dal massimo e proporzionalmente prossima al limite minimo”.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio e presunzione di colpa: in tema di sanzioni Consob per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza ex art. 21 TUF, una volta provata dalla Consob la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore la prova di avere agito senza colpa; l’avvocato del sanzionato deve pertanto allegare e provare concreti elementi che dimostrino l’adempimento dei doveri propri e l’assenza di negligenza, non potendo limitarsi a contestare genericamente l’elemento soggettivo.
- Illecito di pericolo e “doveri propri”: la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a) TUF da parte di esponenti aziendali costituisce un illecito di pericolo, per cui non è necessaria la prova di un danno effettivo; l’accertamento si concentra sulla violazione di doveri propri, desumibili da norme primarie e secondarie (regolamenti Consob, procedure interne), che richiedono al dirigente di agire con diligenza nel prevenire rischi per gli investitori e il mercato; l’avvocato deve ricostruire analiticamente i doveri specifici del cliente e dimostrarne l’osservanza.
- Graduazione della sanzione e sindacato giudiziale: la determinazione della sanzione ex art. 190-bis TUF è rimessa all’ampia discrezionalità dell’Autorità, nei limiti dei parametri di cui all’art. 194-bis TUF (gravità e durata della violazione, grado di responsabilità, vantaggio ottenuto, pregiudizi cagionati, ecc.); il giudice dell’opposizione può sindacare solo la manifesta sproporzione o irragionevolezza, e il giudizio di legittimità è limitato alla violazione di legge; l’avvocato che contesti la quantificazione deve allegare elementi concreti che dimostrino la sproporzione rispetto ai parametri legali, e non può limitarsi a richiedere una valutazione comparativa con altri sanzionati.
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